L’11 luglio 2007 sono stati emanati due importanti Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: l’861/07 istitutivo di un procedimento giudiziale comunitario per le controversie di minore entità, e l’864/07 relativo alla legge applicabile alle “obbligazioni extracontrattuali” (Roma II).

Entrambi i Regolamenti entreranno in vigore automaticamente, nelle date indicate, in tutti i Paesi dell’Unione Europea (eccetto la Danimarca), senza necessità di provvedimenti nazionali di recepimento o ratifica.

Regolamento 861/07

Il primo testo normativo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, stabilisce una procedura europea finalizzata a rendere più semplici, veloci e meno costose le azioni transfrontaliere di recupero dei crediti di minore entità (intendendosi per tali i casi in cui il valore della lite, esclusi interessi e spese, non ecceda 2.000 Euro) in materia civile e commerciale.

La procedura è caratterizzata dalla:

prevalenza della forma scritta (un’udienza è stabilita soltanto se il Giudice la ritiene necessaria o comunque non superflua)

rapidità (essendo fissati termini temporali piuttosto stretti per il suo completamento).

La sentenza emessa all’esito di tale procedura è immediatamente esecutiva nello Stato in cui viene resa.

Inoltre, la decisione è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato Membro senza necessità di adire l’autorità giudiziaria locale per ottenere una dichiarazione di esecutorietà (“exequatur”).

È altresì esclusa la possibilità di opporsi al suo riconoscimento.

Regolamento 864/07

Il secondo Regolamento, destinato ad entrare in vigore in data 11 gennaio 2009, stabilisce i criteri di individuazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali sorte nei rapporti tra privati all’interno dell’Unione Europea.

Rientrano nel concetto di “obbligazioni extracontrattuali”, fra le altre, alcune fattispecie di particolare importanza per le imprese:

responsabilità per danni da prodotto difettoso

violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale

“culpa in contrahendo” (ovvero, la responsabilità che può nascere nell’ambito delle trattative pre-contrattuali, ad esempio dalla violazione di doveri di informazione oppure dall’interruzione delle trattative medesime)

concorrenza sleale.

Il provvedimento in questione integra così la precedente Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e, come questa, ha l’obiettivo di stabilire criteri uniformi per designare la legge nazionale applicabile ad un rapporto giuridico internazionale, quale che sia il giudice adito.

In tal modo, si auspica di favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie, la libera circolazione delle sentenze in ambito comunitario e, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno.

Quanto ai criteri specifici di determinazione della legge applicabile, istituiti dal Regolamento 864/07, si evidenzia quanto segue:

il criterio “generale” per le obbligazioni da fatto illecito è dato dall’applicazione della legge dello Stato in cui il danno diretto si è verificato (peraltro, con alcune importanti eccezioni)

per quel che concerne la responsabilità da prodotto difettoso, si applicherà la legge del Paese di residenza abituale del danneggiato, se in tale Paese il prodotto è stato commercializzato, altrimenti soccorreranno altri criteri

in tema di concorrenza sleale, sarà applicabile in linea di principio la legge del territorio in cui sono stati pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza oppure gli interessi collettivi dei consumatori

in caso di violazione di diritti di proprietà industriale/intellettuale, si applica la legge del Paese per cui la protezione è stata richiesta (altri criteri sono previsti in caso di diritti di proprietà industriale ad estensione comunitaria)

relativamente alla “culpa in contrahendo”, sarà applicabile la legge che regola (o avrebbe dovuto regolare) il contratto alla conclusione del quale le trattative erano finalizzate.

L’art. 14 del Regolamento consente inoltre la scelta della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, sia con accordo posteriore al verificarsi del fatto lesivo, sia anche con accordo anteriore, purché tutte le parti interessate esercitino un’attività commerciale.

La scelta della legge applicabile dev’essere espressa o risultare in maniera non equivoca dalle circostanze del caso e comunque non pregiudica i diritti di terzi estranei all’accordo.

Va osservato che la legge applicabile determinata in conformità al Regolamento in commento, disciplinerà una serie numerosa di aspetti, anche di natura processuale (la base e la portata della responsabilità; i motivi di esonero e limitazione; l’esistenza, natura e valutazione del danno; le norme di prescrizione e decadenza; i provvedimenti inibitori del giudice adito, ecc.).

Ne deriva una stretta interconnessione tra gli aspetti relativi alla legge applicabile e quelli afferenti l’individuazione del foro competente a gestire la lite, per i quali già esistono vari e noti provvedimenti normativi comunitari. Tali aspetti vanno quindi affrontati congiuntamente ed in modo oculato, sia al verificarsi di una lite, sia anche in maniera preventiva.

Fonte: Newsmercati

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