I soggetti che svolgono ispezioni ipotecarie nella banca dati dell'agenzia del Territorio, per poi riutilizzare commercialmente le informazioni acquisite, devono sempre versare, oltre i tributi previsti, la maggiorazione del 20%, anche nel caso di accessi finalizzati al solo aggiornamento dei propri archivi. Questa la precisazione contenuta nella risoluzione n. 2/2007, emanata in risposta a un'istanza di interpello presentata da alcune società operanti nel settore delle ricerche ipotecarie e catastali.

Le aziende istanti, che offrono ai propri clienti servizi di documentazione presso gli archivi degli uffici provinciali del Territorio, ritengono di dover pagare la maggiorazione solo nel caso del primo accesso e non per le successive interrogazioni (ad esempio quando si ispeziona lo stesso nominativo a distanza di tempo per verificare un eventuale cambiamento della situazione), e di dover corrispondere, in questo caso, solo i tributi dovuti per l'ispezione.

A sostegno della propria tesi, l'interpellante si richiama esplicitamente alla norma che disciplina l'argomento: "… per l'acquisizione originaria dei dati e delle informazioni ipotecarie da parte dei riutilizzatori commerciali autorizzati, il pagamento dei tributi previsti maggiorati nella misura del venti per cento" (articolo 1, comma 386 della legge 296/2006).

In particolare, l'interpellante si sofferma sulla locuzione "acquisizione originaria", attribuendo all'aggettivo una connotazione temporale: "originario", infatti, viene inteso come primo accesso. Il Territorio, invece, risponde che l'aggettivo in questione è da intendersi come relativo alla "fonte di origine", ovvero alla banca dati dell'Agenzia, indipendentemente dal fatto che l'acquisizione sia un primo accesso o un successivo aggiornamento del dato.

Nel caso in cui l'ispezione eseguita per aggiornare le informazioni non rilevi nessun cambiamento, il nuovo dato acquisito va comunque considerato come diverso e autonomo dal precedente, e quindi, con una propria rilevanza fiscale. Di conseguenza, anche in questo caso, occorre versare il corrispettivo dovuto, maggiorato del venti per cento.


Fonte: Agenzia Entrate

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