Rimborso Iva auto forfetario anche per i contribuenti in lite con il fisco a condizione che recedano dal contenzioso, estensione del criterio forfetario anche agli acquisti effettuati tra il 14 settembre 2006 e il 27 giugno 2007, mentre a regime, cioè a partire dal 27 giugno scorso, in caso di rivendita chi ha usufruito di una detrazione forfetaria al momento dell'acquisto potrà considerare una base imponibile proporzionalmente ridotta.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 55/E, fornisce ulteriori chiarimenti per la presentazione delle istanze di rimborso dell'Iva non detratta relativa agli acquisti dei mezzi di trasporto indicati dall'articolo 19-bis 1, lettere c) e d), del Dpr n. 633 del 1972 e delle inerenti spese di gestione.

La circolare, inoltre precisa alcuni aspetti legati all'emanazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2007 che ha consentito all'Italia di introdurre limiti forfetari al diritto alla detrazione, in deroga agli ordinari criteri di applicazione dell'Iva.

I provvedimenti e gli atti, comunitari e nazionali, intervenuti a disciplinare la materia, hanno delineato, pertanto, un quadro normativo caratterizzato dalla presenza di tre segmenti temporali distinti:

il primo riferibile agli acquisti effettuati anteriormente alla emanazione della sentenza della Corte di giustizia ossia quelli avvenuti tra il 1° gennaio 2003 (data per la quale al momento di emanazione del decreto legge non erano scaduti i termini per esercitare la detrazione) e il 13 settembre 2006, per i quali il decreto legge n. 258 del 2006, convertito dalla legge n. 278 del 2006, ha disciplinato le modalità per il recupero della maggior detrazione in relazione;

il secondo agli acquisti effettuati a partire dal 27 giugno, regolati dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizza l'Italia a limitare al 40% il diritto a detrarre l'Iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore;

il terzo agli acquisti effettuati nel periodo di tempo che intercorre tra i due atti comunitari, che restano privi di disciplina specifica.

La circolare ricorda che l'acquisto deve ritenersi effettuato nel momento in cui nasce il diritto alla detrazione della relativa imposta e cioè, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile in capo al cedente del bene o al prestatore del servizio. Per gli acquisti di carburanti e lubrificanti, documentati mediante le apposite schede-carburante, devono ritenersi effettuati alla data delle singole annotazioni atteso che tali annotazioni sulle schede-carburante sostituiscono l'emissione della fattura.

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, l'Agenzia ricorda che con il provvedimento direttoriale del 22 febbraio 2007, emanato in attuazione del decreto-legge n. 258, sono state individuate due procedure alternative per il recupero della maggior detrazione Iva, una basata sulla determinazione forfetaria e l'altra sulla determinazione analitica degli importi da chiedere in restituzione.

In relazione alla determinazione forfetaria, l'Agenzia chiarisce che, a seguito del differimento del termine di presentazione dell'istanza telematica al 22 ottobre 2007, i contribuenti che si avvalgono della proroga possono tener conto delle maggiori imposte sul reddito, addizionali e Irap, dovute per effetto della maggior detrazione Iva spettante, in sede di compilazione del modello telematico, utilizzando, eventualmente, le modalità semplificate di compilazione.

Per quanto riguarda l'eventuale contenzioso pendente, l'Agenzia rileva che il giudicato formatosi sulle liti non è suscettibile di modifica. Per quanto concerne, invece, le liti ancora pendenti, il contribuente che intenda recuperare la maggior detrazione Iva oggetto di contestazione, avvalendosi della procedura telematica di rimborso per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, è tenuto, per tali annualità, ad abbandonare il contenzioso in atto.

Diversamente, il procedimento giurisdizionale prevarrà su un'eventuale procedura amministrativa di rimborso che, pertanto, avrebbe esito negativo.

L'Agenzia, inoltre, precisa che i contribuenti che abbiano presentato istanza di rimborso anteriormente alla emanazione della sentenza della Corte di giustizia, possono ripresentare l'istanza secondo le modalità dettate dal decreto legge n. 258 per le annualità da quest'ultimo considerate, dandone comunicazione all'ufficio.

In merito agli acquisti effettuati tra il 14 settembre 2006 e il 27 giugno 2007, la circolare, premettendo che per questo periodo il diritto alla detrazione dell'Iva pagata sull'acquisto di autoveicoli e sulle spese connesse può essere esercitato secondo i criteri generali di inerenza e di utilizzo, (ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del dpr n. 633 del 1972), precisa, tra l'altro, che in considerazione della oggettiva difficoltà riscontrabile nell'individuare l'esatta percentuale di destinazione del bene all'uso imprenditoriale o professionale e quella riferibile all'uso privato, la detrazione possa ritenersi correttamente operata qualora sia stata applicata in via forfetaria una percentuale di detraibilità pari al 40% dell'imposta pagata.

Tale percentuale, infatti, essendo stata ritenuta adeguata dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 (per la quasi totalità dei settori economici) e dal Consiglio dell'Unione europea, esprime un criterio oggettivo di ragionevole approssimazione circa l'incidenza media dell'utilizzo ai fini imprenditoriali o professionali del veicolo, applicabile anche nell'arco di tempo compreso tra i due provvedimenti.

Per gli acquisti effettuati dopo il 27 giugno 2007 (data di pubblicazione sulla Guue), l'Agenzia ricorda che la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2007, a cui espressamente rinvia, come in precedenza segnalato, il nuovo testo dell'articolo 19-bis 1, lett. c), del Dpr n. 633 del 1972, costituisce il nuovo regime di detrazione dell'Iva assolta in relazione agli acquisti relativi ad alcuni mezzi di trasporto e ad alcuni beni e servizi connessi all'impiego.

L'articolo 1 della decisione stabilisce che "in deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a limitare al 40 per cento il diritto a detrarre l'Iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali".. La decisione riguarda in particolare tutte le spese relative ai veicoli interessati dall'autorizzazione e cioè quelle concernenti l'acquisto anche intracomunitario del veicolo, l'importazione, il leasing o noleggio, le modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

In corrispondenza alla limitazione della detrazione consentita, il Consiglio, per evitare la doppia imposizione derivante da un lato dalla preclusione a detrarre una parte dell'Iva assolta a monte e dall'altra dalla tassazione dell'autoconsumo, dispone (articolo 2) che "in deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell'impresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione".

Rimangono escluse dall'ambito di applicazione della decisione, sulla base di un'espressa previsione contenuta nella decisione stessa (articolo 3) gli acquisti effettuati da soggetti, specificamente indicati dalla decisione, che utilizzano il veicolo per lo svolgimento di attività economiche rispetto alle quali l'impiego stesso è assolutamente indispensabile.

In particolare, le ipotesi contemplate dalla decisione sono quelle in cui:

il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività;

il veicolo viene utilizzato come taxi;

il veicolo viene utilizzato ai fini di formazione da una scuola guida;

il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing;

il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

In relazione alla prima delle categorie sopra indicate l'Agenzia segnala che dal raffronto della versione italiana con quella in lingua inglese ("the vehicle forms part of the taxable person's stock-in-trade in the exercise of his activity") e francese ("le véhicule fait partie du stock-marchandises de l'assujetti dans l'exercise de son activité") emerge che l'espressione "beni strumentali" deve essere riferita ai beni merce, cioè ai beni che formano l'oggetto proprio dell'attività svolta.

L'Agenzia ricorda, inoltre, che la sentenza della Corte di giustizia C-228/05 del 14 settembre 2006 ha riguardato, come in precedenza ricordato, esclusivamente il regime di indetraibilità previsto dall'articolo 19-bis 1, lettere c) e d), del Dpr n. 633 del 1972. Il giudizio innanzi alla Corte non ha, invece, interessato il regime di indetraibilità dell'Iva assolta in relazione alle prestazioni di transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettera a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, prevista dall'attuale formulazione dell'articolo 19-bis 1, lett. e), del Dpr n. 633 del 1972.

L'Agenzia, sulla base di queste considerazioni, afferma che, in assenza di una modifica normativa in tal senso, continua a trovare applicazione l'articolo 19-bis 1, lett. e), del Dpr n. 633 del 1972 che prevede la totale indetraibilità dell'Iva assolta in relazione al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettera a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258.

Infine, la circolare chiarisce alcuni aspetti legati alla rivendita dei veicoli ed in particolare puntualizza che, così come chiarito dal Governo in sede di sindacato ispettivo (risposta all'interrogazione parlamentare del 19 settembre 2007), alle rivendite di veicoli non interessati dalla procedura telematica prevista dal citato decreto legge n. 258 del 2006, si applica il criterio di ordine generale espresso dalla Corte di giustizia (causa C- 291/92), in base al quale nel sistema dell'Iva deve ritenersi insito il principio secondo cui per la rivendita di beni che sono stati destinati in parte ad uso privato e in parte ad uso professionale e per i quali l'Iva sull'acquisto è stata detratta solo sulla parte riferibile all'uso professionale, la base imponibile è limitata alla percentuale dell'imponibile corrispondente a tale utilizzo, dovendo ritenersi che per la restante parte il cedente operi quale privato consumatore.


Fonte: Agenzia Entrate

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