salve, sono il vicepresidente di un'associazione onlus . vorrei, se possiblile sapere se è possibile detrarre dal 730 le donazioni in denaro, che una qualsiasi azienda sarebbe disposta a dare sotto forma di beneficenza!!!!!!!!! Dato che io, sono riuscito a trovare : aziende commercianti ben disposti a fare delle offerte in denaro; solo se loro possono detrarre dal loro 730 tali offerte.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 11/10/07 19:51

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività, a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Più precisamente:

• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. (vedi capitoli 3, 5 e 8).

È necessario, inoltre, che il beneficiario dell’erogazione:

• tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
• rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.

Inoltre è consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati,
si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Divieto di cumulo. Questa nuova deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.

La detrazione d'imposta sulle erogazioni liberali alle ONLUS
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della nuova deduzione introdotta dal decreto legge sulla competitività. In quest’ultimo caso l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.


La deduzione delle erogazioni delle imprese
In alternativa alla nuova deducibilità introdotta dal citato decreto sulla competitività, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.

Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

Cessioni gratuite di beni delle imprese
Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è stata introdotta una particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:

• cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l’utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
• cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
- si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall’impresa per la realizzazione o l’acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato).

Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.

Costi del personale per prestazioni erogate in favore delle ONLUS
Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.

In pratica, è consentito alle imprese “dare in prestito” i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.

Qualche informazione in più sulle ONLUS
Possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. La qualifica di ONLUS invece è espressamente esclusa agli enti pubblici, alle società commerciali diverse da quelle cooperative, alle fondazioni bancarie, ai partiti e ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro e alle associazioni di categoria.

Oltre a rispettare una serie di vincoli statutari, gli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS devono operare nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tassativamente nei seguenti settori di attività:
1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (con esclusione dell’abituale attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi);
9. promozione della cultura e dell’arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Nella categoria delle ONLUS sono comprese anche le c.d. “ONLUS di diritto” e cioè gli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali, le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri (c.d. ONG, vedi più avanti) e le cooperative sociali iscritte nella “sezione a mutualità prevalente” dell’Albo Nazionale delle società cooperative (sostitutivo dei soppressi registri prefettizi).

Sono inoltre considerate ONLUS c.d. “parziali”, limitatamente all’esercizio delle attività sopra elencate, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.

Per acquisire la qualifica di ONLUS gli enti interessati devono presentare una apposita comunicazione presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione; alla comunicazione deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva o in alternativa copia dello statuto o dell’atto costitutivo.

Fonte: Agenzia Entrate (CIRCOLARE N. 39 del 19.08.2005)

 
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