I benefici fiscali ai fini pensionistici, previsti da una disposizione normativa in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, sono applicabili anche al Tfs (trattamento di fine servizio), ma l’esenzione dall’Irpef solo per la quota parte su cui opera il beneficio.

Questo il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 304/E del 25 ottobre a un’istanza di interpello concernente la corretta interpretazione dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 206/ 2004, che introduce dei benefici previdenziali a favore di alcune categorie di invalidi.

L’istante chiedeva di conoscere se i benefici si potessero estendere al Tfs e, in caso affermativo, se l’esenzione Irpef riguardasse l’intera prestazione ovvero solo la quota parte relativa all’agevolazione. Sulla base della soluzione prospettata dallo stesso, il beneficio può trovare applicazione esclusivamente sul trattamento pensionistico.

L’Agenzia osserva, in via preliminare, che l’articolo 3 della predetta legge definisce nel primo comma l’entità del beneficio che consiste nell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, e nel secondo sancisce che l’esenzione dall’Irpef compete sull’intera pensione. Successivamente, richiama la direttiva del presidente del Consiglio del 27 luglio 2007, dove viene precisato, in primo luogo, che le agevolazioni fiscali per le vittime del terrorismo e delle stragi sono applicabili anche al Tfr e alle indennità equipollenti, e inoltre che l’esenzione dall’Irpef si riferisce solo alla quota parte erogata in attuazione del beneficio.

Con il chiarimento fornito dalla direttiva, l’Agenzia conclude che per via analogica il beneficio si può applicare anche alla liquidazione del Tfs e che l’esenzione dall’imposta compete solo per la quota erogata, e non per l’intera somma liquidata.


Fonte: Agenzia Entrate

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