Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo il quale - in tema di contenzioso tributario - le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prove testimoniali, bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative, ed hanno, pertanto, il valore probatorio proprio degli elementi indiziali e come tali devono essere valutate dal giudice, con la conseguenza che non possono costituire da sole il fondamento della decisione, potendo essere utilizzate quando trovino ulteriore riscontro nel contesto probatorio emergente dagli atti.
È pertanto viziata la sentenza con cui la CTR - respingendo l’appello del contribuente - eleva a rango di prova piena dell’omessa consegna agli acquirenti dei certificati di garanzia (o delle custodie) di alcuni orologi acquistati nel territorio extradoganale di Livigno, le dichiarazioni rese dagli acquirenti stessi alla G.d.F., accennando a «risultanze documentali» (nelle quali sarebbero «comprese» le dichiarazioni in parola), senza ulteriori specificazioni e valutazioni, laddove la sussistenza di tali risultanze - quali elementi di riscontro delle dichiarazioni dei terzi - si rivela (in base al principio sopra richiamato) essenziale al fine di comporre il necessario quadro probatorio.

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