L'Agenzia del Territorio ha definito le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma e alla trasmissione telematica della comunicazione - prevista dall'art. 13, comma 8-septies), D.L. n. 7/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007) - che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria.
(Provvedimento Agenzia del Territorio 09/10/2007, G.U. 13/10/2007, n. 239)
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» Cancellazione delle ipoteche a garanzia di mutui: modalità e specifiche tecniche per la comunicazione.
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