Il prossimo 24 ottobre scade il termine per la presentazione del modello 730 "integrativo".

La dichiarazione integrativa va presentata quando il contribuente riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni che non incidono sulla determinazione dell'imposta, ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

Nel modello 730 integrativo, che deve essere completo di tutte le sue parti, deve risultare barrata la casella "730 integrativo" presente nel frontespizio come sotto specificato.

In alternativa al modello 730 integrativo, il contribuente avrebbe potuto presentare il modello "Unico 2007 Persone fisiche" prima della scadenza del termine di presentazione (1° ottobre per le persone fisiche titolari di partita Iva e 31 luglio per i soggetti non titolari di partita Iva), utilizzando la differenza a credito, richiedendone il rimborso.

Considerato che tali termini sono scaduti, il contribuente può, spirato il termine del 24 ottobre, presentare un modello Unico, per correggere o integrare la dichiarazione "oltre i termini". In tal caso, va barrata la casella "dichiarazione integrativa a favore".

Nella diversa ipotesi che gli errori o le omissioni determinano un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente non ha la possibilità di presentare un modello 730 integrativo. Risulta allora obbligatoria la presentazione del modello Unico 2007 e, a questo punto, scaduti i termini "ordinari" sopra ricordati, l'unica possibilità per il contribuente è quella di presentare un modello Unico "oltre i termini", per correggere o integrare la dichiarazione, barrando la casella "dichiarazione integrativa".

Il modello 730 integrativo va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

È necessaria l'esibizione della sola documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità, se il contribuente presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria; occorre invece esibire tutta la documentazione, se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta o da un altro Caf o da altro professionista abilitato.

In merito alla documentazione che il contribuente deve esibire al Caf o professionista abilitato in sede di presentazione del modello 730 integrativo, è opportuno ricordare che, in base alla circolare 17/2007, non è necessario presentare la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati in dichiarazione (certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati eccetera) né quella relativa alle deduzioni soggettive di imposta.

È necessario, invece, esibire:

la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (Cud, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale eccetera)

le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2006, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché ogni altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio, per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, gli scontrini o copia leggibile degli stessi; per i premi di assicurazione sulla vita, copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione)

gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente

l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi

la documentazione comprovante il sostenimento della spesa per i farmaci, costituita, a esclusione dei farmaci da banco, dalla prescrizione medica corredata dallo scontrino fiscale ovvero dal documento riepilogativo non avente natura contabile, rilasciato dalla farmacia, dove in calce ne è annotata la veridicità da parte del contribuente e della farmacia

il contratto di mutuo per l'acquisto o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale

tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 e/o del 36% per le "spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

Il Caf o il professionista abilitato, a seguito della presentazione del modello 730 integrativo con la relativa documentazione:

rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il Caf o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione

verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte ed elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella "integrativo"

entro il 10 novembre 2007 comunica all'agenzia delle Entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni e consegna il nuovo prospetto di liquidazione all'assistito, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa

fa pervenire, entro la medesima data del 10 novembre 2007, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Si supponga, ad esempio, che il contribuente abbia ricevuto nel mese di luglio un prospetto di liquidazione con un conguaglio a credito di 200 euro e che ripresenti il modello 730/2007 integrativo, compilato in ogni sua parte, con lo scopo di far valere e farsi riconoscere, nel quadro E "Oneri e spese", ulteriori oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%, per un importo pari a 100 euro. In tale ipotesi, il sostituto d'imposta, sulla base del modello 730-4 integrativo ricevuto dal Caf o dal professionista abilitato, dal quale risulta un credito di 19 euro, effettuerà il rimborso e accrediterà tale somma integrando la retribuzione erogata nel mese di dicembre

trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, sempre entro il 10 novembre 2007 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre), come previsto dalla circolare 47/2007, le dichiarazioni integrative dei modelli 730/2007.

È, infine, importante sottolineare che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

Fonte: Agenzia Entrate

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