ho letto le vostre istruzioni relative al calcolo del reddito ISEE e per la corretta composizione del nucleo familiare, ma avrei bisogno di un chiarimento:
mia suocera (vedova, residente in un'abitazione popolare, unico reddito la reversibilità della pensione del defunto coniuge) ha un figlio vedovo che ha trasferito la residenza presso la stessa casa e di recente ha effettuato un cambio di abitazione in altro immobile, in quanto da giugno 2012 è stato regolarizzata la sua posizione lavorativa.
Volevo sapere se questo cambio di abitazione consente a mia suocera di non dover cumulare al suo il reddito del figlio, lei ha l'esenzione dal ticket per reddito e una serie di altre agevolazioni.

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 9/12/12 16:40

Salve
Solo dal momento in cui il figlio cambia residenza i redditi non vanno cumulati: fino quindi al giugno 2012 gli stessi vanno sommati

 
Top