Con la sentenza n. 6908, depositata il 25 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha considerato nullo l’avviso di accertamento notificato nei confronti di una società, fondato su documentazione acquisita presso l’abitazione-studio del commercialista, senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Il caso esaminato dalla Corte è quella di una società nei confronti della quale era stato notificato un avviso di irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione sulla base di documentazione raccolta presso l’abitazione-studio del commercialista.

Il ricorso proposto dalla società era stato respinto dalla competente Commissione tributaria provinciale, ma accettato da quella regionale, contro la cui decisione l’ufficio aveva proposto ricorso per cassazione, evidenziando che il commercialista non aveva sollevato alcuna obiezione all’ingresso della Guardia di Finanza e che comunque, nello studio egli aveva solamente la residenza anagrafica e non la sua abitazione.

Alla base della sua decisione, la Suprema Corte ha posto il fatto che l’art. 52, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che i verificatori - per poter accedere ai luoghi destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole o professionali per eseguire controlli - devono essere muniti di un'apposita autorizzazione del capo dell'ufficio da cui dipendono.

Inoltre, se si tratta di locali adibiti anche ad abitazione, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Se, invece, in questi locali non si svolge alcuna attività, l'accesso può essere eseguito solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, motivata da gravi indizi di violazioni.

Pertanto, secondo la Suprema Corte il ricorso va rigettato, a nulla rilevando che nel caso di specie si tratti solo di luogo destinato a residenza anagrafica e non anche ad abitazione.

Sul punto peraltro sono intervenute anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16424/2002, precisando che l'inutilizzabilità delle prove raccolte in caso di illegittimità – e quindi a maggior ragione di assenza – dell'autorizzazione dell'accesso domiciliare “non abbisogna di un'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza di un presupposto del procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola”.

(Sentenza Cassazione civile 25/03/2011, n. 6908)

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