Pronto il nuovo stampato per dichiarare l’imposta sulle assicurazioni, dovuta sui premi e accessori incassati nel precedente esercizio annuale.
E’ stato approvato, assieme alle relative istruzioni per la compilazione, con il provvedimento 30 aprile 2013 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Presenta alcune novità nella composizione dei quadri e recepisce le modifiche sulla competenza degli uffici fiscali in materia di imposta sulle assicurazioni introdotte dal provvedimento direttoriale del 5 febbraio scorso (vedi “Imposta sulle assicurazioni: riorganizzate le competenze”).

Lo stesso documento fornisce l’elenco dei dati da comunicare annualmente, relativi agli importi versati alle Province, distinti per contratto ed ente di destinazione, da presentare all’Agenzia - come avviene per il modello di denuncia - esclusivamente con modalità telematica.
In particolare, le informazioni da inviare, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record, approvati anch’essi con lo stesso provvedimento, sono:
numero di polizza
codice fiscale del proprietario del veicolo
indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio)
targa del veicolo
sigla della provincia
aliquota d’imposta
ammontare del premio
ammontare dell’imposta
totale premio e totale imposta riferito a ciascuna Provincia.
Il modello “rivisto”, disponibile online gratuitamente sul sito delle Entrate e su quello del Mef, deve essere utilizzato a decorrere:
dalla denuncia annuale relativa al 2012, da presentare entro il 31 maggio 2013
dalla denuncia mensile relativa ad aprile 2013, da presentare entro il successivo mese di maggio.
Le imprese di assicurazione con sede nella Ue o negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni, operanti nel territorio nazionale in libera prestazione di servizi, sono tenute a trasmettere, mensilmente, la denuncia e, annualmente, i dati analitici dei singoli contratti, entro lo stesso termine previsto per i soggetti con sede in Italia.


Fonte: Agenzia Entrate

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