Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie, sancito dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo – che è necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi, e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio –, e non implica, pertanto, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale e rese da “terzi”, e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente – parte e l’Erario. Tali informazioni testimoniali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi (Corte cost., sentenza n. 18 del 2000) (Cass. 2002/903; cfr. Cass. 2005/16032; 2011/20032).

Sentenza n. 9552 del 19 aprile 2013 (udienza 25 settembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. D'alonzo Michele – Est. Schirò Stefano
Accertamento – Dichiarazioni rese da terzi – Valore indiziario – Elementi di fatto – Operazioni fittizie con soggetti non operativi

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