Arriva un altro tassello nel lavoro di razionalizzazione e di semplificazione portato avanti dall'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del 30 aprile, sono stati semplificati gli adempimenti a carico delle società di assicurazione, relativi all'inoltro degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni e dei dati riguardanti i contratti di assicurazione, esclusi quelli relativi alla responsabilità civile e alla assistenza e garanzie accessorie.
A partire dalla comunicazione relativa al 2012, infatti, i dati viaggeranno con un unico tracciato.

Per i dati del 2012, i soggetti obbligati potranno utilizzare i servizi Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, avvalendosi dei software di controllo scaricabili gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia. In alternativa, potranno rivolgersi agli intermediati abilitati.

Il termine per l'invio delle informazioni relative al 2012 è stato fissato al prossimo 4 dicembre, mentre, a partire dai dati inerenti il 2013, l'adempimento andrà effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
A decorrere dalla comunicazione per il 2013, la trasmissione dovrà avvenire via Sid (Sistema di interscambio dati), il nuovo canale che, attraverso l'interconnessione tra sistemi informativi, consente l'invio telematico di notizie sensibili in tutta sicurezza. Tale procedura, che adotta particolari misure inerenti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi, garantirà pertanto un standard elevato per la tutela della privacy dei contribuenti.

Entro cinque giorni dall'invio, l'Agenzia attesterà, attraverso una ricevuta, l'esito dello stesso.
In caso di ricezione positiva del file, sarà quindi possibile conservare traccia della data e dell'ora di perfezionamento dell'operazione, dell'identificativo della comunicazione, del protocollo di accoglimento, del numero di elementi contenuti nel documento informatico.
Qualora, invece, la comunicazione venga scartata per possibili errori di carattere formale o materiale, la stessa andrà ritrasmessa nei trenta giorni successivi la mancata accettazione.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top