Posso dedurre interamente le spese di ricovero di mia madre portatrice di handicap non a mio carico fiscalmente? Ai fini della deduzione, la fattura deve essere intestata a me?

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, sono deducibili, ai fini Irpef, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto e all’alloggio (cfr circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2004 e n. 39/2010).
Ai sensi del successivo comma 2, le spese in oggetto sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile non fiscalmente a carico, ossia per:
il coniuge
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti
i generi e le nuore
il suocero e la suocera
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Nell’ipotesi in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato. Naturalmente, resta fermo l’obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.


Fonte: Agenzia Entrate

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