Le vendite di prodotti attraverso uno store on line sono soggette all’obbligo di fatturazione?

La vendita di beni materiali proposta attraverso lo store on line costituisce commercio elettronico indiretto, in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio attraverso vettore o spedizioniere. Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 1), del Dpr n. 633/1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino né all’obbligo di certificazione delle cessioni mediante ricevuta fiscale come previsto dall’articolo 2, lettera oo), del Dpr n. 696/96.
I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nell’apposito registro previsto dall’articolo 24 del Dpr n. 633/1972. Si precisa che nel registro dovranno essere annotati l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonché l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis del Dpr n. 633/1972, distintamente per ciascuna tipologia di operazione ivi indicata. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.


Fonte: Agenzia Entrate

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