Il compimento di operazioni societarie formalmente legittime, sub specie cessione d’azienda e scissione, aventi come unico scopo quello di sottrare garanzie patrimoniali al Fisco, integra il reato di sottrazione fraudolenta anche se sussiste la responsabilità solidale verso l’Erario delle due imprese coinvolte.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte suprema con la sentenza n. 49091/2012.

La responsabilità solidale delle due aziende interessate non esclude la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte essendo in presenza di un reato di pericolo.
Infatti – come già chiarito dai giudici di legittimità – “anche se le società nate con le operazioni di scissione sono obbligate, in solido con la cedente, al pagamento delle imposte e delle sanzioni accertate a carico di quest'ultima, l'operazione fraudolenta avrebbe raggiunto lo scopo di far gravare su altri i debiti d'imposta” (Cassazione, sezione III, sentenza n. 19595/2011).
Senza contare che l’articolo 14, comma 1, del Dlgs 472/1997 limita l’operatività dell’obbligazione solidale del cessionario all’anno in cui è avvenuta la cessione e ai due anni precedenti e che la garanzia di cui all’articolo 2506-quater, terzo comma, del codice civile, risulta in effetti solo parziale in quanto operante “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”.

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs n. 74/2000)
La fattispecie delittuosa in esame, che tutela l’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi e dunque la garanzia patrimoniale (generica) dei beni dell’obbligato, è di natura commissiva, potendosi concretizzare in qualsiasi operazione idonea a ridurre od occultare la consistenza patrimoniale del contribuente, facendo gravare su altri il debito d’imposta.

Il legislatore ha previsto una soglia di punibilità, posto che l’entità del debito deve essere superiore a 50mila euro e deve riguardare le imposte sui redditi, sul valore aggiunto ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, con esclusione, quindi, di ogni altro tipo di tributo.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, la norma richiede in capo al soggetto agente il dolo specifico, inteso come volontà di porre in essere la condotta fraudolenta con la sola finalità di sottrarsi al pagamento dell’imposta e di vanificare l’eventuale procedura esecutiva instaurata dall’Amministrazione.

La Corte di cassazione, in più occasioni, ha ribadito che la fattispecie di cui all’articolo 11 del Dlgs n. 74/2000 non annovera tra gli elementi costitutivi del reato “la frode esattoriale” ovvero la sussistenza di una procedura di riscossione in atto, essendo in presenza di un reato di mero pericolo che legittima l’applicazione della sanzione penale per la sola messa in pericolo del bene giuridico protetto, rappresentato dall’interesse dell’Erario alla riscossione delle somme dovute. (Cassazione, sentenze n. 46833/2012, n. 45730/2012, n. 36290/2011, n. 7916/2007, n. 14720/2008 e n. 17071/2006).
Si tratta di un reato di pericolo concreto, che impone al giudice, caso per caso, la formulazione di un giudizio ex ante, sull’idoneità della condotta posta in essere.

Iter giuridico
I giudici di legittimità hanno confermato la condanna per il reato di cui all’articolo 11 del Dlgs n. 74/2000 a carico di alcuni manager che avevano posto in essere delle cessioni d’azienda infragruppo, finalizzate a rendere meno agevole la riscossione della Tarsu.
Il Tribunale di Catanzaro, infatti, aveva già rilevato “la sistematica commissione, da parte degli indagati, con il contributo determinante di soggetti pubblici, di operazioni fraudolente per sottrarre al pagamento delle imposte ingenti somme di denaro percepite a titolo di corrispettivo per lo svolgimento dei servizi appaltati da enti pubblici nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, così rendendo inefficace la procedura di riscossione coattiva di debiti tributari”, confermando la legittimità del sequestro preventivo disposto dal Gip di Catanzaro.

Gli imputati avevano contestato in toto le accuse sostenendo che la cessione del ramo d’azienda non impediva al Fisco di riscuotere le imposte dovute dalla cessionaria.
Di avviso contrario la Cassazione, “la natura di reato di pericolo del delitto contestato rende irrilevante la solidarietà tributaria. È infatti sufficiente a introdurre un elemento di pericolo (inteso come modificazione in senso deteriore della situazione originaria) nella riscossione del credito la cessione dei crediti ad altra nuova società, così da rendere più difficile, su un piano potenziale e quindi al di là dell'esito concreto (irrilevante in una fattispecie di mero pericolo), conseguire l'adempimento del credito agendo sui beni del debitore”.

I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito, risolvendo la questione di competenza, che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è istantaneo e non si configura con il compimento di una sola attività illecita.
In altri termini, la consumazione del reato può verificarsi con modalità protratta, cioè prolungarsi fino a quando, in ipotesi di più atti tutti idonei a realizzare una fraudolenta riscossione, permanga l’offesa.
Il delitto, inoltre, può consumarsi sia con un singolo atto fraudolento che integra l’intero disvalore del fatto, sia mediante il compimento di una pluralità di atti “che, singolarmente inidonei a costituire il reato, complessivamente raggiungono il grado di offensività necessario e sufficiente all’applicazione della norma quando il delitto, pur avendo natura di reato di pericolo, si realizza mediante una pluralità di atti, la sua consumazione coincide con il termine in cui si sostanzia la condotta”.

Conclusioni
La solidarietà tributaria non esclude il disvalore penale della condotta nei casi in cui il giudice rilevi, in concreto, la messa in pericolo del bene giuridico protetto e dunque l’idoneità della condotta a vanificare la riscossione coattiva, anche per il tramite di negozi giuridici di per sé leciti.
Di fatto il legislatore ha inteso anticipare il momento sanzionatorio per la particolare rilevanza del bene protetto, rappresentato dalla generica garanzia patrimoniale offerta al Fisco dai beni del contribuente – obbligato.


Fonte: Agenzia Entrate

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