Con la sentenza n. 19865/2012, la Corte di cassazione è chiamata a individuare la rilevanza territoriale Iva di una prestazione di servizi di telecomunicazioni effettuata, negli anni d’imposta 1995 e 1996, da una società residente a una società sammarinese.
A tal uopo, la Suprema corte in primo luogo evidenzia che il problema giuridico attinente la sussistenza delle condizioni di assoggettabilità a imposta di detta prestazione va risolto alla luce dei principi di territorialità come disciplinati dalle disposizioni vigenti all’epoca dei fatti; prima cioè “dell’operazione di riordino iniziata dalla temporanea modifica di cui alla direttiva n. 2002/38/Ce in tema di regime dell’Iva applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, attuata dal D.Lgs n. 273/2003 e poi seguita dalla direttiva 2006/112/Ce contenente la riorganizzazione dell'intera materia dell’Iva”.

Ciò posto, la Corte rileva come il dato normativo vigente all’epoca dei fatti di causa era incentrato su un criterio generale per il quale la territorialità delle prestazioni di servizi veniva individuata in base alla residenza del prestatore, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972, e ad alcune deroghe disciplinate dal successivo comma 4 della medesima disposizione. In particolare, con specifico riferimento alla fattispecie sub iudice, si deve fare riferimento al combinato disposto delle lettere d) ed f) del comma 4 del più volte citato articolo 7 del Dpr n. 633 del 1972 (nel testo applicabile ai fatti di causa), ai sensi del quale le prestazioni di servizi di telecomunicazioni rese a soggetti domiciliati e residenti fuori dalla Comunità economica europea venivano tassate in base al luogo di consumo, assoggettando a tassazione unicamente le prestazioni utilizzate o nel territorio dello Stato, ovvero nel territorio di altro Stato membro della Comunità.

Peraltro, come rilevato dalla medesima Suprema corte, l’irrilevanza del luogo di residenza del prestatore ha trovato il successivo conforto del nuovo assetto legislativo in materia “non applicabile ratione temporis ma utilmente richiamabile a scopo esegetico rafforzativo, essendo oggi pacifico (…) che, ai fini del presupposto di territorialità, per le prestazioni svolte mediante servizi di telecomunicazioni, debba farsi riferimento al luogo del beneficiario del servizio, in genere coincidente con il luogo di stabilimento, domiciliazione o residenza abituale del committente; vale a dire al luogo di utilizzazione del servizio inteso quale luogo in cui trova soddisfazione l’interesse del committente derivate dalla prestazione.” In tal modo, con la sentenza in epigrafe, la Suprema corte ha altresì incidentalmente fornito una definizione del luogo di consumo, applicabile alle prestazioni di servizi Iva.


Fonte: Agenzia Entrate

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