Domanda
Una società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente ha iscritto nel bilancio 2011 una Riserva straordinaria derivante dall'accantonamento della quota di utili tassata nei precedenti esercizi (quota del 30% dell'utile disponibile), non avendo la società deliberato la distribuzione di ristorni. Si chiede se tale riserva possa essere distribuita dalla società negli esercizi successivi, in ossequio ai principi di mutualità e nonostante il generalizzato divieto di distribuzione di riserve ex art. 2514 c.c., essendo formata con una quota di utili disponibile. Si fa presente che lo statuto sociale prevede che i soci all'atto del recesso non abbiano diritto ad alcun rimborso oltre alla quota del capitale sociale.

Risposta
La normativa civilistica relativa alle società cooperative dispone come, ai sensi dell'art.2545-quater, indipendentemente dall'ammontare del fondo di riserva legale, debba essere a questi destinato almeno il 30% degli utili netti annuali. È altresì stabilito che una quota degli utili netti annuali venga corrisposta ai fondi mutualistici.

Le riserve volontarie o facoltative sono costituite dagli utili netti che l'assemblea ordinaria, dopo avere deliberato gli accantonamenti obbligatori stabiliti dall'art. 2545-quater, decide di non distribuire ai soci e di accantonare nel patrimonio sociale.

Le società cooperative a mutualità prevalente presentano degli aspetti peculiari che le distinguono all'interno dell'universitas società cooperative.

Tra questi individuiamo l'obbligo, sancito dall'art. 2514, comma 1, lettera c), di prevedere in seno ai propri statuti il divieto di distribuzione delle riserve, (diverse dalle indivisibili), fra i soci cooperatori.

Il disposto di cui all'art. 2514 non sembra dunque inibire la possibilità di effettuare l'assegnazione ai soci, che comunque non devono essere cooperatori, delle riserve divisibili. In caso contrario, ovvero di distribuzione di riserve divisibili ai soci cooperatori in spregio al dettato normativo sopra richiamato, la società perderebbe la qualifica della mutualità prevalente, pur rimanendo legittima la delibera stessa (se adottata in conformità alle modalità dettate dall'art.2545-quinquies del codice civile).

Occorre poi fare presente come in dottrina vi sia più di un'incertezza sul modo e sulla misura in cui le riserve possano essere assegnate ai soci non cooperatori.


Fonte: IPSOA

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