Due risoluzioni per sei codici tributo.
Elemento comune: il contributo unificato. Prelievo che, è stato esteso l’anno scorso anche al processo tributario. Con il primo dei due documenti di prassi sono stati istituiti i codici per consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute – in ogni grado di giudizio, per le iscrizioni a ruolo dei contenziosi con il Fisco. Somme che la “…parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo…” è tenuta a versare, alternativamente:
-   presso i concessionari, utilizzando il modello F23
-   presso gli uffici postali, utilizzando l’apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia
-   presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

I codici tributo creati con la risoluzione n. 104/E, operativamente efficaci dal 12 dicembre, tornano utili anche nei casi di omesso o parziale pagamento, situazioni per le quali sono dovuti sanzione (dal 100 al 200%) e interessi:
“171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
“172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
“173T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
“174T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis - d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
Al momento della compilazione dell’F23 occorrerà riportare nella sezione “Dati anagrafici” nel campo “4” le generalità e il codice fiscale di chi propone il ricorso o il ricorso in appello, nel campo “5” le generalità del resistente. Nella sezione “Dati del versamento” andranno indicati nel campo “6” (codice ufficio o ente) il codice della Commissione tributaria presso la quale si presenta il ricorso, ricavabile dalla tabella dei codici diversi dagli uffici finanziari pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel campo “10” (estremi dell’atto o del documento)gli estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato, nel campo “11” il codice tributo.
Gli agenti della riscossione riverseranno nel capitolo “3324” del bilancio dello Stato le somme riscosse con i sopraelencati codici tributo.

La risoluzione n. 105/E ha, invece, istituito i codici tributo utili ai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, per il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, nei casi di mancato addebito.

Si ricorda che, sulla base della convenzione Agenzia Entrate – tabaccai del 31 maggio 2011 (con la quale è stato regolato lo svolgimento del servizio di riscossione in via telematica anche del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo):
i rivenditori, per il tramite del gestore del sistema informatico prescelto, inviano all’Agenzia delle Entrate la rendicontazione dei prelevamenti virtuali e delle riscossioni effettuate nel periodo che va dal mercoledì precedente al martedì (settimana contabile).
l’Agenzia dispone l’addebito, con valuta il venerdì successivo, delle somme oggetto di prelevamento virtuale, al netto dell’aggio e maggiorate dei costi eventualmente sostenuti per l’operazione di addebito
i versamenti tardivi, in caso di mancato addebito per qualsiasi motivo in conto corrente, sono effettuati mediante modello F24.
Proprio per consentire tale ultimo eventuale passaggio, sono stati istituiti due codici tributo (anch’essi efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012):
“171T” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”;
“171S” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”.
I codici tributo andranno riportati nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, nel campo “anno di riferimento” andrà indicato l’anno per cui si effettua il versamento.
Infine, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati utilizzeranno il codice tributo “TABF” denominato “Commissioni per riversamento intermediari” per il versamento dei costi sostenuti dall’Agenzia delle Entrate per l’operazione di addebito riportandolo nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Per finire, un'ultima "variazione sul tema". Il Mef ha comunicato che per far affluire i versamenti ad uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato, destinato alla giustizia tributaria, è stato predisposto un nuovo contrassegno, disponibile, dal 12 dicembre 2012, presso i rivenditori di generi di monopolio. In ogni caso, gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie accetteranno anche il pagamento del contributo unificato mediante l’attuale contrassegno rilasciato dai rivenditori per i ricorsi e gli atti depositati fino al 31 dicembre 2012.


Fonte: Agenzia Entrate

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