Le dichiarazioni rese da un terzo durante l'accertamento tributario costituiscono indizi pienamente utilizzabili in giudizio, fatta salva la concreta verifica di attendibilità da parte dell’organo giudicante. Inoltre, nessuna norma richiede che le dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi siano assunte e/o verbalizzate in forme dialettiche con il contribuente; invero, solo per le operazioni di verifica contabile, accesso, ispezione, il DPR n. 600 del 1973, articolo 33, comma 6 (in tema di imposte sui redditi), prevede esse siano compiute "alla presenza di un responsabile della sede o dell'ufficio", mentre il DPR n. 633 del 1972, articolo 52, comma 6 (in tema di IVA), stabilisce che il relativo verbale sia sottoscritto dal contribuente.

Sentenza n. 21813 del 5 dicembre 2012 (udienza 29 ottobre 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Cirillo Ettore
Accertamento – Dichiarazioni verbali rese da terzi – Assunzione alla presenza del contribuente – Obbligo non richiesto dalla legge

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