Non hanno perso l’opportunità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo, i soggetti che hanno dimenticato di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti, il modello Eas.
Potranno, infatti, recuperare entro il 31 dicembre, versando, contestualmente alla trasmissione del modulo, una sanzione pari a 258 euro. Soltanto il versamento della medesima sanzione, invece, per le organizzazioni arrivate in ritardo con l’invio: non c’è obbligo di presentare una nuova comunicazione.

La precisazione arriva con la risoluzione 110/E del 12 dicembre, con la quale l’Agenzia fornisce chiarimenti al Forum del terzo settore, rispetto all’applicazione della remissione in bonis, istituto introdotto dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 (decreto “semplificazioni tributarie”) come ancora di salvataggio per quei contribuenti che, a causa di errori formali o di adempimenti tardivi, secondo la norma di riferimento, perderebbero sconti fiscali o l’accesso a regimi di favore.

I criteri base per l’applicazione della remissione in bonis sono:
il possesso dei requisiti indicati dalla disciplina che s’intende applicare
l’esecuzione dell’adempimento mancato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
il versamento della sanzione prevista pari a 258 euro.

In effetti, la risoluzione odierna, non fa che confermare, entrando nel dettaglio rispetto ai punti più problematici, quanto già spiegato nella circolare n. 38/E del 28 settembre.

In particolare, l’Agenzia chiarisce che, considerata l’incertezza interpretativa rispetto al termine entro il quale l’adempimento dovesse essere compiuto, a causa delle proroghe concesse, per semplificare, è stato stabilito che gli enti potranno inviare il modello Eas, usufruendo della remissione in bonis, fino al prossimo 31 dicembre, anche nel caso in cui sia stato superato il termine “della prima dichiarazione utile” previsto dalla norma a regime.


La risoluzione specifica che l’ultima ipotesi assume rilevanza anche “a regime”. Nel caso in cui, infatti, lo scadere dei 60 giorni utili per la presentazione di Eas coincida con il termine previsto per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi o vada oltre, allora, grazie alla remissione in bonis, il tempo a disposizione slitta fino alla presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Gli enti che invece hanno inviato con ritardo il modello, possono sanare la loro situazione attraverso la remissione in bonis, pagando i 258 euro previsti per la sanzione e senza trasmettere nuovamente Eas, sempreché, naturalmente, siano in possesso dei requisiti e che nulla sia cambiato rispetto alla prima comunicazione.

Infine, da ricordare, che il versamento della sanzione va effettuato attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 8114, da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno a cui si riferisce il versamento.


Fonte: Agenzia Entrate

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