Domanda
Per la mia società mi accingo a stipulare un leasing per l'acquisto di un auto da assegnare ad un socio. In merito alle ultime modifiche apportate alla normativa vorrei capire come varierà la tassazione di tale costo, con particolare riferimento alla durata del contratto.

Risposta
In materia si registrano più interventi normativi volti a modificare il trattamento fiscale dei costi correlati alle auto (art. 164, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - T.u.i.r.), da una parte, e la deducibilità dei canoni di leasing nell'ambito di determinazione del reddito d'impresa (art. 102 T.u.i.r.) e del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 54 T.u.i.r.). dall'altra.

Per comprendere come evolverà il trattamento fiscale dello specifico caso di acquisto di un autoveicolo tramite contratto di locazione finanziaria sarà quindi necessario verificare il coordinamento tra la normativa che ha introdotto le modifiche al trattamento fiscale dei costi degli autoveicoli, ossia la legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta nell'ambito della riforma del mercato del lavoro; per le modifiche apportate invece alla deducibilità dei costi dei canoni di leasing si deve fare riferimento all'art. 4-ter, D.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 447.

Ai sensi dell'art. 164, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 i costi correlati alle autovetture non utilizzate come bene strumentale nell'attività propria dell'impresa è riconosciuto nella misura del 27,5% dei costi sostenuti. La citata disposizione è quindi intervenuta sulla percentuale di deducibilità riconosciuta sui costi relativi ai veicoli di imprese e professionisti, riducendola dal 40% al 27,5%. Detta riduzione entrerà in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge; si tratta, quindi, del 2013 per i soggetti solari.

Dalla nuova formulazione dell'art. 102 del T.u.i.r., invece, si rileva che per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), può dedurne il costo per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In altre parole, laddove il contratto abbia una durata inferiore a quella prevista per l'ammortamento del bene, il contribuente non è più "punito" con l'indeducibilità totale dei canoni di leasing come nella precedente formulazione dell'articolo di legge in questione, ma è chiamato a rettificare il costo che partecipa alla determinazione del risultato fiscale mediante una variazione in aumento del costo riconosciuto. Si crea pertanto una sorta di "doppio binario" necessaria per la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto, limitatamente al caso in cui il contratto di locazione finanziaria abbia una durata inferiore a quella prevista dal coefficiente gabellare proprio del bene oggetto della locazione. Si renderà quindi necessario intervenire in sede di dichiarazione attraverso corrispondenti variazioni in aumento del reddito.


Fonte: IPSOA

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