La deduzione dal reddito dei contributi pagati per il riscatto degli anni di laurea spetta anche se non si è iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria?

L’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università. L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita.
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da chi non ha mai lavorato e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. In tale ipotesi, se il laureato è fiscalmente a carico di un altro soggetto, a quest’ultimo, in base all’articolo 1, comma 77, della legge n. 247/2007, spetta la detrazione pari al 19% dell’importo pagato.


Fonte: Agenzia Entrate

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