L’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro è soggetta a Irpef?

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
L’indennità di inabilità temporanea assoluta concorre alla formazione del reddito complessivo del percipiente e, pertanto, è da assoggettare all’imposta sul reddito delle persone fisiche.


Fonte: Agenzia Entrate

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