Sotto la regia dell’Imu prende forma il modello 730/2013. Nella bozza pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni, infatti, le più importanti novità risultano legate all’introduzione e alla natura sostitutiva della nuova imposta.
Ma non finisce qui: con gli immobili sempre in primo piano, entrano in scena, tra le altre, le modifiche alle popolari detrazioni del 36 e del 55%, la cancellazione del regime agevolato per la determinazione del reddito dei fabbricati locati di interesse storico o artistico e le operazioni da effettuare per calcolare quello degli stessi fabbricati “liberi”.

Imu surrogato dell’Irpef
L’imposta municipale, che dal 2012 ha rimpiazzato l’Ici, in molti casi sostituisce anche l’Irpef e le relative addizionali dovute su terreni e fabbricati.
In particolare, sul fronte dei primi, se non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi (per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l’Imu sia l’Irpef).
Per quanto riguarda i fabbricati, il nuovo tributo rimpiazza l’Irpef a condizione che gli stessi non siano locati. Soltanto Imu, inoltre, anche per quelli concessi in comodato gratuito.
L’Irpef e le relative addizionali, naturalmente, sopravvivono nelle ipotesi di terreni e fabbricati affittati.
Infine, ancora Irpef (se dovuta) per gli immobili che godono dell’esenzione dall’Imu, anche se “liberi”. Tali situazioni vanno segnalate nelle apposite caselle, 9 e 12, predisposte, rispettivamente nel quadro A (terreni) e nel quadro B (fabbricati).

Casa dolce casa: quanti sconti se ti curo
In fatto di detrazioni d’imposta, la casa resta regina indiscussa, tanto che le popolari detrazioni del 36 e del 55 per cento, prima sottoposte al rinnovo legislativo annuale, hanno guadagnato la meritata stabilizzazione nel Tuir e, nel 2013, si accingono alla ricongiunzione in un’unica tipologia di sconto.
Intanto, vediamo come si posizionano nella dichiarazione 730/2013. Cominciamo col dire che parlare di 36%, quest’anno, è in parte sbagliato, poiché, per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno scorso al 30 giugno 2013, la detrazione sale al 50%, mentre il limite di spesa per il quale si può usufruire del beneficio passa da 48 a 96mila euro. Il bonus, inoltre, è allargato agli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a causa di eventi calamitosi.
Sempre da quest’anno, lo sconto si spalma in 10 quote annuali per tutti i cittadini, giovani e meno giovani. Fino all’anno scorso i contribuenti con età non inferiore a 75 e 80 anni potevano scegliere la ripartizione “abbreviata” della detrazione (5 o 3 rate).

Il 30 giugno è la linea di confine anche per quanto riguarda la detrazione Irpef/Ires del 55% relativa ai lavori finalizzati al risparmio energetico degli edifici. L’1 luglio, infatti, il bonus energia si fonderà con quello ristrutturazioni (la nuova agevolazione a tempo indeterminato, già fissata nell’articolo 16-bis del Tuir nella misura del 36% su spese non superiori a 48mila euro, si chiamerà “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”).
Infine ricordiamo che, con l’ultimo treno utile, sono rientrati nel 55% pure i costi sostenuti per la sostituzione di boiler tradizionali con scalda acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Assicurazione auto: in frenata il bonus sul Cssn
I contributi sanitari obbligatori versati al Servizio sanitario nazionale con il premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli potranno essere portati in deduzione soltanto per la parte eccedente i 40 euro.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top