Numerose le novità introdotte dal Mise e da Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale negli ultimi sette mesi. Esse riguardano: nuove percentuali di copertura del rischio, ammontare degli importi garantiti ed entità della Commissione; nuove misure per il credito Pmi; nuovi criteri di valutazione per le imprese operanti su cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto; nuove tipologie di operazioni ammissibili; nuovi criteri di valutazione per le imprese di autotrasporto per conto terzi; misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012; modalità di esercizio del diritto di surroga da parte di Banca del Mezzogiorno MCC; mancato invio di documenti e revoca delle agevolazioni.
Le nuove percentuali di copertura del rischio, ammontare degli importi garantiti e Commissione al Fondo
Con Decreto del Ministero dello svilupppo economico del 26 Giugno 2012, pubblicato sulla Guri n. 193 del 20 agosto 2012, sono state apportate alcune significative modifiche alle percentuali di intervento del Fondo, all’ammontare degli importi garantiti e all’entità del costo della garanzia.


Le percentuali di intervento
La base di intervento è del 60% nel caso di garanzie dirette e dell’80% nel caso di controgaranzie. La percentuale del 60% è modificata in alcune circostanze e condizioni. È elevata all’80% in presenza di Pmi: aventi sede nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); femminili; si ricorda che sono definite imprese femminili le imprese che rispondono ai requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge 25 febbraio 1992, n. 215: società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui Organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operano nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; (solo piccole imprese) operanti nell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire alle medesime imprese la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi. È elevata al 70% in presenza di Pmi: che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, per finanziamenti su anticipazione di tali crediti, senza cessione degli stessi. Il beneficio è riconoscibile a tutte le piccole imprese senza alcun limite territoriale; che attuano operazioni finanziarie comunque finalizzate all’attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui le operazioni finanziarie abbiano ad oggetto il consolidamento di passività a breve termine, la percentuale dell’ 80% opera solo nel caso in cui il Soggetto finanziatore che effettua l’operazione di consolidamento sia diverso da quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento. È ridotta al 50%  per operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, tenute per non meno di 24 mesi, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute dai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi per il tramite delle società di gestione del risparmio e delle società di gestione armonizzate oltre che dai soggetti elencati all’art. 1, comma 1, del  DM 31 maggio 1999, n. 248.

Gli importi massimi garantiti
In generale l’importo massimo garantito ammonta a 1,5 milioni di euro. Anche in questo caso, a talune condizioni, detto importo può essere incrementato. Ciò si verifica: nel caso di operazioni finanziarie garantite a valere sulle Riserve POIN e PON; per operazione di anticipazioni crediti verso la PA; per le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;  per le operazioni di consolidamento di passività a breve effettuate da soggetti differenti da quelli che hanno erogato i prestiti oggetto di consolidamento; per operazioni sul capitale di rischio, di durata non inferiore a 24 mesi.

L’entità della Commissione al Fondo
La Commissione al Fondo non è pagata: per operazioni di anticipazione del credito vantato nei confronti della PA; da soggetti beneficiari ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno; da imprese femminili; da piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria; da micro, piccole e medie imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete (art. 3, comma 4-ter, del DL n. 5/2009 e s.m.i.); imprese sociali: «imprese che esercitano, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e iscritte nell’«apposita sezione» del Registro delle imprese prevista all’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 155/2006 e successive modifiche e integrazioni»; soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.


Fonte: IPSOA

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