Confermata l'efficacia esimente del modello organizzativo di una societa` di costruzioni, anche se non sono stati risolti alcuni dubbi relativi all'effettivo rispetto dei requisiti del modello chiesti dalla norma. Una sentenza da valutare correttamente in un'ottica operativa.
Premessa
La seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano ha recentemente confermato la sentenza emessa al termine di un giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di Milano il 17 novembre 2009 sull’efficacia esimente del modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito «modello organizzativo » o «modello») della piu` grande societa` di costruzioni italiana (di seguito «la Societa` »), quotata alla Borsa di Milano.
All’origine della vicenda giudiziaria vi sono alcuni fatti verificatisi tra il dicembre 2002 ed il novembre 2003. La Procura di Milano aveva accusato di aggiotaggio, ai sensi dell’art. 2637 c.c., il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato della Societa` per avere diffuso notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni e delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo facente capo alla Societa`.
Due erano i capi di imputazione: un primo relativo ad alcune comunicazioni al mercato finanziario (di seguito «mercato») non corrispondenti al vero, ed un secondo riguardante l’indicazione, nella relazione trimestrale della Societa` comunicata al mercato, di un indice di bilancio diverso da quello specificato e presentato all’attenzione dei due suddetti esponenti del vertice societario dalla direzione amministrativa aziendale.


Fonte: IPSOA

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