L'affermazione secondo cui la relazione tecnica del consulente nominato dal Pm nel corso del procedimento penale, non sarebbe utilizzabile nel giudizio tributario in quanto atto assunto al di fuori del dibattimento, non trova fondamento giuridico e contrasta con i principi di diritto enunciati da questa Corte in ordine alla utilizzabilità da parte del Giudice tributario di prove atipiche e di prove acquisite in altri giudizi diversi da quello tributario (cfr. Cassazione n. 17037 del 2002 e n. 4394 del 2004 secondo cui il Giudice tributario "può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria in lite, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo"; id. n. 4054 del 2007), principi che trovano diretto riscontro normativo nel Dpr n. 600 del 1973, articolo 33, (con riferimento alle imposte sui redditi) e nel Dpr n. 633 del 1972, articolo 63, comma 1, (con riferimento all'IVA).

Sentenza n. 19859 del 14 novembre 2012 (udienza 18 settembre 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Pivetti Marco - Est. Olivieri Stefano
Accertamento – Prove assunte in sede penale – Inutilizzabilità nel processo penale – Utilizzabilità nel processo tributario – Sussiste

0 commenti:

 
Top