Datori di lavoro alla cassa, entro il 17 di questo mese, per il versamento della tranche di acconto dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto accantonate per i propri dipendenti al 31 dicembre 2012. Il termine per il pagamento della rata di anticipo, fissato al 16 dicembre di ogni anno dal decreto legislativo di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare n. 47/2000, slitta in avanti di un giorno, poiché il 16 è domenica. Appuntamento al 2013, invece, per il saldo, in agenda il 16 febbraio ma nei fatti posticipato a lunedì 18 (il 16 febbraio, infatti, è sabato).

L'adempimento di metà dicembre riguarda tutti i sostituti d'imposta (articoli 23 e 29 del Dpr n. 600/1973), fatta eccezione per quelli "nati" nel 2012, che non devono versare l'imposta sostitutiva, non essendoci alcuna rivalutazione da tassare. Quelli che si sono costituiti nel 2011 potranno saltare l'appuntamento di dicembre e passare alla cassa direttamente in febbraio. Restano completamente fuori i soggetti che non fungono da sostituti d'imposta (come i datori di lavoro di colf, badanti, baby sitter). Questi lavoratori saranno infatti tenuti a liquidare complessivamente la sostitutiva nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il Tfr è corrisposto e a versarla nei termini previsti per il saldo delle relative imposte (con il codice tributo 1714).

Tassazione soft sulle rivalutazioni
L'imposta, sostitutiva delle imposte sui redditi, è pari all'11% e si applica sul "guadagno", cioè sul rendimento del trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali. Per legge, infatti, il Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (al netto delle quote maturate nell'anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente, composto da un tasso fisso, pari all'1,5%, e da uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, l'indice Istat cui far riferimento è quello relativo al mese in cui è avvenuto l'evento.

Calcolo al bivio per l'acconto
Come calcolare l'acconto di dicembre? Due le strade alternative che si aprono per i datori di lavoro: il metodo storico e quello previsionale.

Se si opta per il primo criterio, l'acconto di imposta va calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, quindi il 2011, tenendo anche conto di quelle relative ai Tfr, eventualmente erogati nello stesso anno (ad esempio, in seguito a licenziamenti o dimissioni).

Se il datore di lavoro sceglie invece di utilizzare il metodo previsionale, dovrà determinare presuntivamente l'acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, l'imponibile è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente relativamente a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Quindi, per il 2012, l'imponibile da utilizzare è calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2011 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre scorso. Per determinare la percentuale di rivalutazione, occorrerà poi prendere in considerazione l'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato a dicembre 2011.

Come chiarito dalla circolare 50/2002, emanata in risposta ad alcuni quesiti, i sostituti "nati" nell'anno precedente a quello per cui è dovuto l'acconto possono saltare l'appuntamento di dicembre e passare alla cassa direttamente in febbraio per il saldo o, in alternativa, determinare l'acconto in via presuntiva. Nei casi di licenziamento o dimissioni in corso d'anno (entro il 30 novembre 2012), l'acconto sarà pari al 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto.

L'F24 si fa in due
Sia il pagamento dell'acconto sia quello relativo al saldo viaggiano, con modalità telematiche, in F24: è quindi possibile compensare il debito fiscale con eventuali altre imposte o contributi a credito. Inoltre, può essere utilizzato il credito d'imposta derivante dal prelievo anticipato sui Tfr effettuato negli anni 1997-1998 (articolo 3 della legge 662/1996, Finanziaria 2007).
Per il versamento di dicembre, occorrerà riportare, nella sezione "Erario", il codice tributo 1712 (acconto imposta sostitutiva). Per la seconda e ultima tranche, a febbraio, bisognerà inserire il codice 1713 (saldo).


Fonte: Agenzia Entrate

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