Crescono le detrazioni per i figli a carico, confermata la detassazione dei contratti di produttività, aumentano le deduzioni Irap, aliquota Iva ordinaria al 22% dal mese di luglio, applicazione dell’Ivie e dell’Ivafe differita al 2012. Sono alcune delle novità contenute nella legge di stabilità, approvata in via definitiva dal Parlamento.

Irpef – Detrazioni per i figli a carico
Aumentano le detrazioni Irpef per i figli a carico che passano da 800 a 950 euro per i figli di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro per quelli con meno di tre anni. Inoltre, il maggiore importo spettante per i figli portatori di handicap sale da 220 a 400 euro.

Irpef – Detassazione contratti di produttività
Prorogata a tutto il 2014 la detassazione dei contratti di produttività nel settore privato. L’agevolazione trova applicazione nel limite massimo di 950 milioni di euro per il 2013 e di 800 milioni per il 2014. Le misure per l’incremento della produttività del lavoro, introdotte sperimentalmente dal Dl 93/2008, attualmente consistono nell’applicazione, su una quota di retribuzione (nel 2012 il limite era fissato a 2.500 euro lordi), di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento. Per l’anno 2012 ne hanno potuto beneficiare i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2011, a 30mila euro. Le remunerazioni “agevolate” sono quelle derivanti da incrementi di produttività, innovazione e altri elementi di competitività legati all’andamento economico dell’impresa. Il termine per l’emanazione delle disposizioni attuative è il 15 gennaio 2013, per il prossimo anno, e il 15 gennaio 2014, per quello successivo.

Irpef – Detrazioni per non residenti
E’ prorogata al 2013 la detrazione per carichi di famiglia in favore dei contribuenti non residenti. Il beneficio spetta a condizione che le persone cui si riferisce abbiano un reddito complessivo non superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro (compresi i redditi prodotti all’estero), e che, nel paese di residenza, non si fruisca di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Irpef – Franchigia per i “frontalieri”
Si applicherà anche nel 2013 la franchigia di 6.700 euro agli emolumenti percepiti dai lavoratori dipendenti che, ogni giorno, si recano all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (Francia, San Marino, Principato di Monaco, Austria, eccetera) per svolgere la propria attività lavorativa.

Irpef/Ires – Rivalutazione dei terreni
Per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario, ai soli fini delle imposte sui redditi, andranno rivalutati di un ulteriore 15% ovvero del 5%, in caso di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. L’incremento va applicato all’importo risultante dalla rivalutazione dell’80% per i redditi dominicali e del 70% per quelli agrari, già ordinariamente applicata. La novità va applicata già in sede di acconto 2013.

Irpef/Ires – Agricoltura e tassazione ordinaria
Viene meno dal 2015, per le società agricole, la possibilità di optare per il regime fiscale agevolato che consente la tassazione sul reddito fondiario. Inoltre, non possono essere più considerati imprenditori agricoli le società di persone e a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. I contribuenti interessati dovranno tener conto di tali disposizioni già in sede di determinazione dell’acconto per il 2015.

Irpef/Ires – Detrazione per chi aiuta a diminuire il debito pubblico
Istituita una nuova detrazione Irpef/Ires del 19% a favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Per aver diritto allo “sconto”, occorre che le somme siano donate attraverso versamento bancario o postale oppure con le altre modalità che saranno stabilite dal Mef con un successivo decreto.

Irpef/Ires – Deducibilità costi auto aziendali
Scende dal 27,5 al 20% la quota deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio d’impresa, arti e professioni.

Ires – Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento
Posticipati di cinque anni (quindi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in coso al 31 dicembre 2017) gli effetti del riallineamento fiscale dei valori fiscali ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio, a seguito di operazioni “straordinarie”, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali (articolo 23, comma 14, Dl n. 98/2011). Inoltre, viene esclusa la possibilità di versare l’imposta sostitutiva per l’affrancamento in tre rate: il pagamento andrà effettuato in unica soluzione entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012.

Iva – Aliquote
Ridimensionato l’aumento dell’Iva: sale, infatti, di un solo punto e non di due, a partire dall’1 luglio 2013 e senza ulteriori innalzamenti dal 2014 – come invece stabiliva il Dl 95/2012 – l’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto. Archiviato del tutto, inoltre, l’aumento dal 10 all’11% di quella ridotta. In definitiva, dal prossimo mese di luglio, l’aliquota ordinaria passerà dal 21 al 22%, mentre rimangono ferme, al 10%, la ridotta e, al 4 %, la super ridotta.

Iva – Cooperative assistenziali
Slittano dalla parte seconda alla parte terza della Tabella A del Dpr 633/1972 i servizi sanitari, educativi, assistenziali e simili, prestati dalle cooperative assistenziali e loro consorzi, in appalto o convenzione (articolo 10, numeri dal 18 al 21 e 27-ter, del Dpr 633/1972). Un transito dispendioso, perché comporta un aumento dell’Iva dal 4 al 10 per cento. Nessuno scossone, comunque, per le Onlus attive in tali settori, poiché, se conveniente, potranno continuare a usufruire del regime agevolato loro riservato e, quindi, dell’esenzione. La nuova aliquota entrerà in vigore per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Iva – Gestione di portafogli titoli
Introdotta, a partire dalle operazioni effettuate dall’1 gennaio 2013, l’applicazione dell’Iva con aliquota ordinaria (21%) sull’attività di gestione individuale di portafogli titoli, in analogia con quanto già previsto per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli. Per permettere la detrazione dell’Iva sui costi riguardanti i servizi di gestione individuale di portafogli, coloro che svolgono sia quell’attività oppure prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative a tale servizio, sia attività esenti da Iva, possono optare per l’applicazione separata dell’Iva.

Irap – Deduzioni
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, corretto al rialzo l’importo deducibile dall’Irap, per favorire i contratti di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione di donne e giovani. In particolare, lo sconto sull’imponibile passa da 4.600 euro a 7.500 euro per ogni dipendente non “a scadenza” impiegato nel periodo d’imposta di riferimento e da 10.600 euro a 13.500 euro se l’assunzione riguarda il gentil sesso o i giovani al di sotto dei 35 anni. Diventa più significativo anche il vantaggio – già di maggiore entità – previsto, secondo gli stessi criteri, per i contratti stipulati nelle zone economicamente più deboli, cioè nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In queste aree, la deduzione arriva, in via generale, per ogni dipendente impiegato assunto, a 15.000 euro contro i precedenti 9.200, mentre l’agevolazione per donne e giovani sale da 15.200 a 21.000 euro. Non possono beneficiare delle deduzioni le pubbliche amministrazione, le banche, le assicurazioni, gli enti finanziari, le aziende che operano, in concessione e a tariffa, nei comparti energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Irap in discesa, inoltre, per i contribuenti “minori”, cioè con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle amministrazioni pubbliche. Per loro, gli importi deducibili passano:
da 7.350 a 8.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro
da 5.550 a 6.000 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro
da 3.700 a 4.000 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 ma non180.919,91 euro
da 1.850 a 2.000 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 ma non180.999,91 euro.
Più sostanzioso anche l’ulteriore sconto concesso alle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, alle persone fisiche esercenti attività commerciali e alle persone fisiche, alle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni. Per queste categorie di contribuenti, la deduzione aggiuntiva sarà, in base agli imponibili sopra elencati, rispettivamente, di: 2.500 euro (rispetto agli attuali 2.150), 1.875 euro (ora 1.625), 1.250 euro (ora 1.050), 625 euro (ora 525).

Irap – Esenzione dal 2014
Istituito un Fondo destinato a escludere dal pagamento dell’Irap, a partire dal 2014, le persone fisiche che svolgono attività commerciali, arti e professioni, senza avvalersi di lavoratori dipendenti o assimilati e impiegando, anche mediante locazione, beni strumentali di valore non superiore al limite che sarà determinato da un decreto del ministero dell’Economia e Finanze.

Ivie e Ivafe – Istituzione differita al 2012
Partenza rinviata di un anno per Ivie e Ivafe. Le due imposte gravanti, rispettivamente, sugli immobili situati all’estero e sulle attività finanziarie detenute fuori dello Stato, introdotte dall’articolo 19 del Dl 201/2011 (decreto “salva Italia”), si applicano a decorrere dal 2012, non più dal 2011. Le somme versate per l’anno 2011 sono considerate acconto per il 2012.
Per i due tributi, che interessano esclusivamente le persone fisiche, cambiano anche le modalità di versamento, che non andrà più effettuato in un’unica soluzione in coincidenza con il saldo delle imposte sui redditi riferito all’anno di riferimento, ma seguirà il meccanismo dell’acconto e saldo.
Per l’Ivie, poi, l’applicazione dell’aliquota ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali, inizialmente prevista per i soli dipendenti dello Stato, di un ente locale o di un’organizzazione internazionale cui aderisce l’Italia, viene estesa alla generalità dei contribuenti. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito complessivo, oltre agli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze, anche quelli, sempre situati all’estero, non locati, qualsiasi sia la loro destinazione.
Per quanto riguarda l’Ivafe, l’imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio (34,20 euro) non viene più limitata a quelli detenuti in Paesi dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Riscossione – Cartelle pazze, mini-debiti, fermo amministrativo
In presenza di una cartella che si ritiene illegittima (ruolo reso esecutivo oltre i termini ammessi, c’è un provvedimento di sgravio o di sospensione, l’importo è già stato pagato, eccetera), è possibile, entro 90 giorni dalla notifica, presentare al concessionario della riscossione una motivata richiesta di annullamento. In assenza di comunicazioni nei successivi 220 giorni, le somme saranno cancellate di ufficio
Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, i debiti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, di importo non superiore a 2.000 euro (compresi interessi e sanzione), saranno automaticamente cancellati
Per debiti fiscali fino a 1.000 euro, il concessionario, nell’ambito della riscossione coattiva, dovrà inviare un avviso al debitore tramite mediante posta ordinaria. Decorsi 120 giorni, potrà avviare le azioni cautelari ed esecutive.
Tobin tax – Si parte a marzo
Via libera alla tassazione dei trasferimenti di proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia. L’aliquota da applicare al valore della transazione (ovvero sul saldo delle operazioni relative a uno stesso strumento regolate nella stessa giornata da uno stesso soggetto) è stata fissata allo 0,2% (solo per il 2013, allo 0,22%); aliquota dimezzata, se l’operazione avviene in mercati regolamentati (solo per il 2013, invece, 0,12%). Per le operazioni su strumenti derivati, l’imposta si applicherà in misura fissa, con importi diversi in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto (con la riduzione di un quinto per le transazioni in mercati regolamentati). Per azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, l’applicazione della Tobin tax scatterà dall’1 marzo, per i “derivati” dall’1 luglio.

Bollo – Certificati penali
I certificati penali andranno assoggettati all’imposta di bollo. La disposizione interviene sull’articolo 18 del Testo unico in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002), che prevede la non applicabilità del tributo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato: adesso, con esclusione dei certificati penali.


Fonte: Agenzia Entrate

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