Domanda
In seguito all'acquisto di alcuni mezzi dotati di ruote necessari per la movimentazione e lo spostamento di merce all'interno del magazzino si chiede la corretta aliquota di ammortamento civile/fiscale. Infatti nel dm 31.12.1988 nella sezione "Altre attività non precedentemente specificate", sotto la voce 2-Altre attività, i "mezzi di trasporto di trasporto interno" paiono ammortizzabili sia al 7,5 % (Impianti e mezzi di sollevamento carico e scarico, pesatura ecc.) che alternativamente al 20% (autoveicoli, da trasporto- autoveicoli in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno...ecc).

Risposta
Analizzando il Dm 31.12.1988, come correttamente illustrato dall'istante, risulta che tali beni ("mezzi di trasporto interno") sono presenti sia nella categoria "impianti e mezzi di sollevamento carico e scarico, pesatura ecc" con aliquota al 7,5% che nella categoria "Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc)" con aliquota al 20%.

Al fine di individuare una corretta classificazione di tali beni si segnala che:

- la Circolare n 13 del 23.02.1994 al paragrafo 14 individua come mezzo di trasporto, in quanto destinato al trasporto di persone o cose i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza > di 7,2 kw;

- la Risoluzione 187/E del 20 luglio 2009 classifica e considera i carrelli elevatori a forcale come mezzi di trasporto.

La categoria "impianti e mezzi di sollevamento", così come descritta nel DM 31.12.1988 nella sezione "Altre attività non precedentemente specificate", sotto la voce 2-Altre attività, accoglie i beni immobilizzati destinati a far parte di un impianto produttivo. A titolo esemplificativo vanno inseriti in tale categoria di cespiti i mezzi utilizzati per il sollevamento di marmo, o altro materiale che sono installati su un fabbricato o su una superficie.

Mentre la categoria "Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc)", così come descritta nel DM 31.12.1988 nella sezione "Altre attività non precedentemente specificate", sotto la voce 2-Altre attività, accoglie tutti quei mezzi di trasporto che hanno piena libertà di movimento e non sono vincolati ad una struttura.

Pertanto alla luce di quanto esposto pare corretto che tali beni siano classificati nella categoria "Autoveicoli da trasporto", scontando la relativa aliquota di ammortamento del 20%.


Fonte: IPSOA

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