Un contratto di mutuo stipulato all’estero tra una banca estera e un cliente italiano è soggetto all’imposta di registro in Italia?

Sono soggetti a registrazione in termine fisso se comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili esistenti nel territorio dello Stato gli atti formati all’estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto di tali beni (articolo 2, comma 1, lettera d), del Dpr n. 131/1986).
Per gli atti formati all’estero diversi da quelli indicati nella norma richiamata, l’articolo 11, comma 1, della Tariffa, parte seconda, allegata al Dpr n. 131/1986, dispone la registrazione solo in “caso d’uso” se gli stessi, formati nello Stato, sarebbero soggetti all’imposta fissa ai sensi dell’articolo 40 dello stesso Dpr. Tale norma prevede, infatti, che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa. Poiché a norma dell’articolo 10, comma 1, n. 1), del Dpr n. 633/1972, la concessione di un mutuo costituisce operazione rilevante ai fini Iva (anche se in regime di esenzione), essa è soggetta all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.


Fonte: Agenzia Entrate

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