Con la risoluzione n. 103/E del 4 dicembre, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in materia di reddito di lavoro dipendente, fornendo importanti chiarimenti interpretativi in relazione all’ipotesi di assegnazioni di azioni in misura eccedente rispetto all’importo conferito dal lavoratore dipendente della società emittente.
In particolare, con il documento di prassi sono state illustrate le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, nell’ipotesi di conferimenti non proporzionali in società per azioni e, inoltre, è stato precisato il regime fiscale applicabile agli utili e all’eventuale plusvalenza realizzata dai lavoratori/soci della società/datore di lavoro.

Il caso illustrato nell’istanza di interpello è relativo a una società per azioni che intende deliberare, ai sensi dell’articolo 2346, comma quarto, del codice civile, un aumento di capitale in misura non proporzionale, per consentire l’ingresso nel capitale sociale a taluni propri dipendenti (manager) che si occupano della gestione degli investimenti della stessa società.
Quest’ultima ha chiesto, in più, se gli utili che i manager eventualmente riceveranno in qualità di soci dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai percettori come dividendi o come capital gain in caso di successiva cessione delle azioni.

Nell’ambito del reddito di lavoro dipendente, l’assegnazione di azioni ai dipendenti è, fra i componenti reddituali, quello che da sempre ha suscitato l’attenzione del legislatore (cfr articolo 27 del decreto legge 179/2012 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e, conseguentemente, ha sollecitato importanti interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate.
Invero, fino al 25 giugno 2008, l’assegnazione di azioni effettuata nei confronti di determinati lavoratori dipendenti, individuati discrezionalmente dalla società promotrice dell’operazione, godeva di un particolare regime fiscale di favore, abrogato dal decreto legge 112/2008.
In tale periodo, infatti, la differenza tra il valore delle azioni, al momento dell’assegnazione, e l’ammontare corrisposto dal dipendente non concorreva alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in deroga al principio di omnicomprensività che disciplina tale categoria reddituale, in applicazione del quale tutto ciò che il lavoratore riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro è qualificabile come reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, assoggettato a tassazione.

Tale forma di esenzione, disciplinata dalla lettera g-bis) (ora abrogata) dell’articolo 51 del Tuir, ha costituito uno dei motivi che ha indotto il legislatore a riqualificare le cosiddette collaborazioni coordinate e continuative che, da produttive di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, sono state inserite tra gli istituti generanti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Infatti, fino al 31 dicembre 2000, tale regime di favore non era applicabile, tra l’altro, agli amministratori o manager legati alla società da contratti di collaborazione e, pertanto, titolari di reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.

Per superare la disparità di trattamento fiscale che poteva verificarsi, in caso di assegnazione di azioni, tra dipendenti facenti parte della medesima compagine sociale ovvero tra manager/lavoratori dipendenti della società e manager/titolari di contratti di collaborazione, con l’articolo 34, legge 342/2000 (collegato alla Finanziaria per il 2001), la lettera a) dell’articolo 53, comma 2, del Tuir recante disposizioni in materia di reddito di lavoro autonomo, è stata veicolata nell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), dello stesso Tuir, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Quindi, una volta abrogata la lettera g-bis) dell’articolo 51, comma 2, del Tuir, simili ipotesi sono state ricondotte nell’ambito dei fringe benefit e, come tali, imponibili quali reddito di lavoro dipendente.

Ciò premesso, in relazione al primo quesito, l’Agenzia non ha condiviso la soluzione prospettata dalla Spa che riteneva non imponibili le azioni ricevute dai manager in misura non proporzionale, dal momento che queste ultime rappresentavano solamente il corrispettivo dell’apporto in denaro e, pertanto, dovevano intendersi svincolate dal ruolo di lavoratore dipendente della società interpellante.

In ragione, invece, di quanto rappresentato dall’istante, il documento di prassi ha sottolineato come l’aumento di capitale sarebbe deliberato al solo scopo di consentire l’ingresso in società dei manager e che il conferimento non proporzionale sarebbe volto a gratificare coloro che, con le loro prestazioni, apportano utilità e benefici alla società, alla quale sono legati da un rapporto di lavoro dipendente.
Proprio tali circostanze sono state ritenute dall’Agenzia determinanti al fine di evidenziare il nesso eziologico individuabile tra lo status di lavoratore dipendente della Spa e il riconoscimento dei maggiori valori in sede di conferimento non proporzionale, rendendo inevitabile, pertanto, la valorizzazione degli stessi ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente.

Infine, in relazione al secondo quesito, l’Agenzia, nel condividere la soluzione prospettata dalla società interpellante, ha sostenuto che la percezione dei dividendi ovvero dei proventi ottenuti dalla cessione delle partecipazioni sono svincolati dallo status rivestito dal soggetto percettore, avendo rilevanza, ai fini fiscali, la sola circostanza che il medesimo soggetto partecipi al capitale o patrimonio sociale.
La qualifica di lavoratore dipendente (o assimilato) rileva, infatti, esclusivamente al momento dell’offerta delle azioni, mentre la fase successiva non attiene in alcun modo al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dall’azionista con la società emittente. Con la titolarità delle azioni, cioè, il lavoratore diviene a tutti gli effetti un ordinario azionista e tale rimane anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

In questo contesto, pertanto, possono verificarsi profili impositivi aventi carattere diverso da quello dei redditi di lavoro dipendente: eventuali dividendi costituiranno redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir), così come i proventi ottenuti dalla cessione delle partecipazioni potranno rilevare ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) (articolo 67, comma 1, lettera c) e c-bis), del Tuir).


Fonte: Agenzia Entrate

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