Per quali immobili il Comune può variare l’aliquota di base dell'Imu?

In generale, i Comuni possono modificare l’aliquota base dell’Imu (in aumento ovvero in diminuzione) sino a 0,3 punti percentuali. Oltre alla previsione generale, l’articolo 13 del Dl n. 201/2011 individua alcune fattispecie per le quali è stabilita l’applicazione di un’aliquota agevolata che può essere, a scelta del Comune, ulteriormente modificata. E’ il caso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (modificabile fino a 0,2 punti percentuali) e dei fabbricati rurali strumentali (riducibile dallo 0,2% fino allo 0,1%). Nell’ipotesi, invece, degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Tuir, degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires e degli immobili locati, il legislatore ha previsto la possibilità di ridurre l’aliquota fino allo 0,40%. Infine, i Comuni possono dimezzare l’aliquota dello 0,76% per gli “immobili merce”, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.


Fonte. Agenzia Entrate

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