Il disegno di legge stabilità 2013 modifica significativamente la disciplina dell'imposta patrimoniale sulle attività, immobili e prodotti finanziari, detenute all'estero, soprattutto in relazione alla decorrenza della stessa. Gli interventi del legislatore derivano essenzialmente dalla necessità di rendere conforme la normativa interna ai principi comunitari. Si tratta di modifiche che, in linea generale, determinano effetti positivi per i contribuenti.
Nel corso dell’esame in Commissione alla Camera del disegno di legge di stabilità 2013, sono stati approvati alcuni emendamenti presentati dai relatori volti a introdurre significative modifiche alla disciplina delle imposte sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), istituite, rispettivamente, dai commi 13 e 18 dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
L’intervento del legislatore è chiaramente volto a evitare censure da parte degli organi comunitari, attesa l’apertura da parte dei servizi della Commissione europea di un progetto pilota  avente ad oggetto alcuni profili discriminatori, rispetto alla normativa domestica, di tali imposte. Al fine di contestualizzare l’intervento, giova ricordare che la ratio sottesa all’introduzione dell’IVIE e dell’IVAFE era riconducibile a motivi di equità al fine di tassare il possesso di immobili e di attività finanziarie a prescindere dal luogo di detenzione. Nel senso che gli immobili posseduti in Italia sono assoggettati a IMU e sarebbe stato discriminatorio non tassare quelli detenuti all’estero, così come le attività finanziarie detenute in Italia sono assoggettate alla nuova imposta di bollo di cui all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 e sarebbe risultato discriminatorio non tassare anche quelle detenute all’estero. Tuttavia, la disciplina presentava alcune distonie atte, appunto, a minare tale «equità» di imposizione.
In estrema sintesi, si ricorda che l’IVIE è un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e detenuti da persone fisiche residenti in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale, dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile, e l’IVAFE è un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia nella misura dell’1 per mille per il 2011 e 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie.
Le modifiche che si intendono introdurre riguardano i seguenti aspetti della disciplina delle imposte:
a) posticipo della decorrenza al 2012 e modifica delle modalità di versamento dell’IVIE e dell’IVAFE;
b) riconoscimento dell’effetto sostitutivo dell’IVIE rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati;
c) estensione dell’applicazione dell’aliquota ridotta IVIE a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale;
d) applicazione dell’IVAFE in misura fissa anche sui rapporti di conto corrente intrattenuti in Paesi extra-UE.


Fonte: IPSOA

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