Entro quali termini deve essere richiesta la trascrizione degli atti? I termini sono gli stessi anche per gli atti autenticati all’estero?

I notai e gli altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.
I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.
Nel caso in cui si tratti di trascrizione del certificato di successione, questa va richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.


Fonte: Agenzia Entrate

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