Iva nazionale per le prestazioni relative a beni situati in Italia.
Chiamata a pronunciarsi sui criteri di localizzazione delle prestazioni di servizi Iva, la Corte di cassazione è intervenuta, con la sentenza n. 14068/2012, sulle operazioni relative a beni immobili individuate, in base alla normativa vigente ai fatti di causa, dall’articolo 9, n. 2, lettera a), della sesta direttiva del Consiglio e dall’articolo 4, comma 4, del Dpr n. 633 del 1972.
Ai sensi della richiamata normativa, il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, è quello dove è situato il bene immobile medesimo; conseguentemente, l’operazione dovrà essere assoggetta a imposta in base alle disposizioni Iva vigenti nel Paese in cui si trova l’immobile.
A tal proposito, la Suprema corte, richiamando un suo precedente orientamento, ha ricordato come “secondo il sistema tracciato dal legislatore, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, e quindi imponibili in Italia, le prestazioni di servizi: a) rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio italiano o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero … (collegamento soggettivo attivo); b) relative a beni immobili situati in Italia … (collegamento oggettivo); c) rese a soggetti domiciliati o residenti in Italia, salvo che non siano utilizzate fuori dell’UE … (collegamento soggetto passivo) (Cassazione n. 12834/2012).
Secondo la Corte, la fattispecie sub iudice rientra a pieno titolo nella previsione di cui alla precedente lettera b) (criterio oggettivo), essendo stato accertato dai giudici di prime cure che la ditta individuale forniva supporto logistico in Sardegna per la clientela tedesca di due società estere per l’approntamento e la consegna degli alloggi dati in locazione turistica ai clienti tedeschi (pulizia, manutenzione, riparazione, eccetera).
Come noto, i principi di territorialità delle operazioni Iva sono stati oggetto di un’importante riforma a opera della direttiva n. 2008/8/Ce, recepita nella legislazione nazionale. A seguito di dette modifiche, tuttavia, la territorialità delle prestazioni relative a beni immobili, di cui alla pronuncia in epigrafe, non è mutata, continuando a operare un criterio oggettivo di collegamento al territorio, in deroga ai criteri generali di territorialità disciplinati dagli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/Ce e articoli 7-bis e 7-ter del Dpr n. 633/1972.
In particolare, ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/112/Ce, nel testo attualmente vigente, “il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”.
Analogamente, anche la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7-quater del Dpr n. 633/1972, dispone che “Si considerano effettuate nel territorio dello Stato a: le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato”.
Fonte: Agenzia Entrate
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