Con la sentenza n. 19660 del 24 maggio, la Corte di cassazione ha chiarito quali sono i risvolti penali della mancata compilazione del modulo RW, in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare, è stato precisato che la condanna per evasione fiscale non può scaturire soltanto dalla mancata compilazione di tale modulo, ma è altresì necessario che il contribuente si sia reso inadempiente in relazione agli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000, che contemplano rispettivamente i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione.

Il caso
La questione riguarda un imprenditore che ha depositato ingenti somme di denaro all’estero, senza provvedere al versamento delle relative imposte, tanto meno alla compilazione del quadro RW in sede di dichiarazione dei redditi.
A seguito di iscrizione nel registro degli indagati, per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di diverse quote di un fondo di gestione immobiliare chiuso.

Tale misura cautelare di natura “reale” è stata confermata dal tribunale del riesame, con provvedimento che, successivamente, è stato impugnato dal contribuente con ricorso per cassazione.
In particolare, in sede di impugnazione, il contribuente ha fatto presente che i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione sono stati contestati a seguito dell’accertamento della mancata compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi, nonostante tale compilazione risulti finalizzata “al solo monitoraggio di investimenti e di attività all’estero di natura finanziaria” di soggetti residenti in Italia e ancorché si tratti di un semplice “modulo” (e non di un “quadro”) che, come tale, non può essere ritenuto parte della dichiarazione dei redditi.

Ebbene, con la sentenza 19660/2012, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e infondati i rilievi avanzati dal contribuente, rilevando che i giudici del riesame avevano comunque fondato le proprie conclusioni sull’esito complessivo delle indagini, ritenendo il modulo RW “uno dei tanti elementi indiziari acquisiti e valutati ai fini della decisione”.

La motivazione
La Corte di cassazione ha precisato che la mancata compilazione del modulo RW non può costituire, di per sé, prova sufficiente ai fini della condanna di un contribuente per i delitti di evasione fiscale.
Ciò in quanto lo scopo del previsto obbligo di compilazione è inequivocabilmente quello di “rilevare a fini fiscali trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, come recita espressamente il titolo del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 e come si ricava dall'art. 4, comma 1 del medesimo decreto-legge”.
In tali disposizioni si precisa, infatti, che “le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi”.
Tale indicazione viene effettuata mediante la compilazione del modulo RW, il quale consiste essenzialmente “in un mero strumento di comunicazione e conoscenza per la determinazione del reddito ed il conseguente calcolo dell’imposta relativamente agli investimenti detenuti all'estero o alle attività estere di natura finanziaria”.

Del resto, come chiarito con circolare 45/2010, la funzione del modulo RW, in un’ottica di rafforzamento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, “è quella di fornire un quadro delle attività detenute all’estero con finalità di monitoraggio fiscale nonché di supportare l’efficacia dell’azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, per rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari” (cfr anche circolare 48/2009 e Cassazione, sentenza 3830/2009).

In tale modulo della dichiarazione annuale dei redditi, infatti, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, detenuti al termine del periodo d’imposta per un ammontare superiore a 10mila euro, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, nonché i trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato tali investimenti e attività finanziarie.

Conclusioni
In sostanza, i giudici di legittimità hanno chiarito che “l’evasione contestata al ricorrente non deriva… solo dalla mancata compilazione di detto modello ma dall'inadempimento degli obblighi fiscali sanzionati dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 74\2000”.
Ciò in quanto il mancato adempimento dell’obbligo di compilare il modulo RW costituisce soltanto “uno dei tanti elementi indiziari acquisiti e valutati ai fini della decisione”.

Nel “compendio indiziario”, in cui tale inadempimento va collocato, devono quindi rinvenirsi altri indizi, quali, ad esempio, l’evasione di imposte, la mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi per più annualità, la mancata denuncia di redditi derivanti da investimenti esteri, nonché la carica di amministratore di fatto di società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.


Fonte: Agenzia Entrate

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