Domanda
Esiste una norma che impone di indicare su un avviso di liquidazione dell'imposta di registro il numero di codice fiscale del contribuente e la norma violata per irrogare le sanzioni?

Risposta
In linea di massima, in materia di registro, l'accertamento del maggior valore di immobili ed aziende è sancito dall'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico delle disposizione concernenti l’imposta di registro).

In particolare, l'avviso di rettifica e di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (imposte complementari) deve obbligatoriamente indicare

• il valore attribuito a ciascun immobile o diritto reale immobiliare;
• gli elementi di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 131/1986 assunti a base per la sua determinazione;
• le aliquote applicate;
• il calcolo della maggiore imposta;
• l'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.

In aggiunta, la motivazione dell'avviso di rettifica e di liquidazione, a pena di nullità dell'accertamento di valore, deve recare indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Pertanto, dalle norme dianzi citate, indirettamente si deduce che nell’avviso di rettifica ai fini dell’imposta di registro, devono essere riportati anche il numero di codice fiscale del contribuente intestatario dell’immobile, oltre alla disposizione normativa oggetto di violazione.


Fonte: IPSOA

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