Domanda
Sono un proprietario di un immobile soggetto a lavori (e che è quindi privo di agibilità): volevo sapere se è previsto il pagamento dell'IMU anche per immobili di questo tipo.

Risposta
Con le nuove disposizioni introdotte nell'art. 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011 ad opera del D.L. n. 16/2012, per l'IMU viene prevista una agevolazione anche per gli immobili inagibili o inabitabili.
Più precisamente viene previsto che:
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
In definitiva, per gli immobili inagibili o inabitabili, in presenza delle suddette condizioni, pur essendo dovuta l'imposta la stessa va calcolata sulla metà della base imponibile.


Fonte: IPSOA

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