L’agente della riscossione ha il potere di chiedere, “sulla base del ruolo”, l’insinuazione nel passivo fallimentare ai sensi dell’art. 87 del DPR n. 602 del 1973 ai fini della riscossione dei crediti tributari. Tuttavia, precisano le sezioni unite, la predetta disposizione non va intesa in senso letterale, riferibile quindi ai soli crediti iscritti a ruolo per i quali vi è la richiesta di ammissione al passivo fallimentare. In proposito, non è necessario ai fini della procedura concorsuale che il credito vantato sia stato previamente iscritto a ruolo, essendo l’esattore comunque legittimato ad insinuarsi tempestivamente nel passivo a tutela del credito dell’amministrazione. In base al diritto vigente, infatti, il riferimento è costituito dall’art. 93 del R.D. n. 267 del 1942, ai sensi del quale è richiesta la semplice esposizione dei fatti ed elementi di diritto costitutivi della pretesa creditoria e non altresì l’allegazione del ruolo.

Sentenza n. 4126 del 15 marzo 2012 (udienza 17 gennaio 2012)
Cassazione civile, sezioni unite - Pres. Preden Roberto - Est. Piccininni Carlo
Procedure concorsuali – Ammissione nel passivo – Agente della riscossione – Previa iscrizione a ruolo del credito – Non sussiste


Fonte: Agenzia Entrate

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