Se il genitore affidatario del figlio o uno dei due (in caso di affidamento congiunto) non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore?

Al genitore affidatario spetta la detrazione per il figlio a carico nella misura del 100% nel caso di affidamento esclusivo o in mancanza di accordo con l’altro coniuge. In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i due genitori.
Se il genitore affidatario (o uno dei due, in caso di affidamento congiunto) non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all’altro genitore.
Si precisa che la detrazione spetta se il figlio possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, considerando in tale importo anche il reddito dei fabbricati assoggettato a imposta sostitutiva a seguito di opzione per la cedolare secca.


Fonte: Agenzia Entrate

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