Domanda
Il quarto comma dell'art. 2388 c.c. recita espressamente: "Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge ... solo dal collegio sindacale e ...". Quale correlazione intercorrerebbe pertanto tra il disposto di cui sopra e gli artt. 2392 ss. c.c. in materia di responsabilità degli amministratori? Anche in forza dell'art. 2405 c.c. al collegio sindacale, stante il tenore letterale di cui sopra: "le deliberazioni che non sono conformi ..." sarebbe difficile provare una loro non corresponsabilità derivante dalla c.d. culpa in vigilando, per cui non sarebbe del tutto implausibile sostenere che già ex ante si potrebbero paralizzare le delibere consiliari ostative alla legge e/o allo statuto e quindi in potenza dannose per la società limitando al massimo le successive azioni di responsabilità?

Risposta
L'art. 2388, quarto comma, c.c., riconosce la legittimazione all'impugnativa delle delibere consiliari, che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, solamente al collegio sindacale ed ai singoli amministratori assenti o dissenzienti.

Con riferimento al collegio sindacale, la norma ha inteso riconoscere la legittimità all'azione solamente all'organo di controllo nel suo insieme (quindi, previa delibera), privando, quindi, i singoli sindaci della legittimazione all'impugnativa.

Chiarito quanto sopra, è stato posto il quesito se il collegio sindacale, qualora non esercitasse l'impugnativa, possa essere soggetto all'azione sociale di responsabilità, al pari degli amministratori, ai sensi dell'art. 2393 e ss. c.c.?

Per rispondere a tale quesito, bisogna allora chiedersi se il collegio sindacale abbia il dovere, o più semplicemente, la facoltà di impugnare le delibere consiliari difformi dalla legge o dallo statuto.

Un orientamento dottrinale (Guerrieri, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, 734) ritiene che l'esercizio dell'impugnativa da parte del collegio sindacale e degli amministratori formi oggetto di un potere-dovere esercitabile dall'organo di controllo anche quando gli amministratori abbiano adottato la delibera all'unanimità.

L'art. 2388, quarto comma, c.c. sembra sotto tale profilo ricalcare i principi posti dall'art. 2377, secondo comma, c.c. a proposito dell'invalidità delle delibere assembleari, per le quali si è affermato che (gli amministratori e) il collegio sindacale abbia analogo potere-dovere di impugnativa.

Se così è, allora occorrerebbe anche affermare che il collegio sindacale sia tenuto al rispetto di tale obbligo solamente ove, in presenza di una deliberazione invalida, il vizio della stessa risulti evidente ed immediatamente riscontrabile; difatti, non è possibile richiedere agli organi sociali di effettuare, al riguardo, un giudizio analogo a quello che, in caso di impugnativa, sarebbe chiamato a rendere il giudice.

Ciò chiarito, le norme che regolano l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i sindaci non possono non trovare, nell'eventuale violazione del citato potere-dovere di impugnazione, una ulteriore specificazione dei possibili addebiti da rivolgere all'organo di controllo; quest'ultimo infatti, restando inerte, in presenza di delibere consiliari (chiaramente) illegittime, potrebbe rimanere esposto all'esercizio dell'azione di responsabilità deliberata dall'assemblea, in rapporto alla violazione del dovere di vigilanza.


Fonte: IPSOA

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