Le transazioni con operatori economici situati in Paesi black list vanno sempre “comunicate”, anche se formalmente riconducibili a una partita Iva rilasciata da uno Stato a fiscalità ordinaria in cui sono territorialmente rilevanti. La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71/E del 6 luglio.

L’indirizzo, fondamentale anche se incidentale, è contenuto in un documento di prassi che dà indicazione sulle modalità di compilazione del quadro A del modello di “comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata”, relativamente a un caso in cui una società italiana aveva acquistato beni da una limited lussemburghese, da questa fatturati, però, utilizzando partite Iva Ue, attribuite da Stati membri nei quali la compagine lussemburghese si era identificata direttamente.

L’Agenzia delle Entrate ha, in pratica, precisato che la regola di condotta, contenuta nella circolare n. 53/E del 2010, in base alla quale “devono ritenersi soggette all’obbligo di comunicazione in esame anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list”, trova applicazione anche quando il soggetto “black list” nel Paese a fiscalità ordinaria in cui opera si sia identificato direttamente.
Nella sostanza, infatti, l’operazione, aspetti formali a parte, ha comunque avuto come controparte un operatore economico localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.

Il quadro A del modello di comunicazione va, in conclusione, compilato in maniera “ordinaria”, indicando, cioè, il codice fiscale della società localizzata nel Paese black list (nel caso esaminato, quello lussemburghese) e riempiendo lo spazio relativo al codice Iva con quello rilasciato dal Paese in cui l’operatore economico straniero si è identificato ai fini del compimento dell’operazione economica. In presenza di più codici, va compilato un quadro per ognuno di essi.


Fonte: Agenzia Entrate

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