Domanda
Un Comune (3600 abitanti) ha realizzato un impianto fotovoltaico per la vendita di energia al GSE. Vi sono vincoli di contabilità e di bilancio per i relativi proventi? E' tenuto alla procedura dell'unbundling (separazione contabile)? Si chiede se vi sono indicazioni dell'Autorità e come si deve procedere

Risposta
Occorre ricordare che, per quanto riguarda la vendita dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico, si possono utilizzare due diverse modalità:

a) la vendita indiretta, mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE (il Gestore dei Servizi Energetici);

b) la vendita diretta, attraverso la vendita in borsa o a un grossista tramite un "contratto bilaterale".

Il quesito in esame si riferisce alla prima modalità di vendita, ove è il Comune il soggetto che vende energia, prodotta dai propri impianti fotovoltaici, in favore del GSE. Il quesito pone, complessivamente, le seguenti problematiche:

1) Sussistono vincoli di contabilità e di bilancio in merito all'acquisizione dei proventi della vendita?

Non sussistono precisi vincoli in tal senso. Il Comune acquisisce i proventi della vendita nel titolo III delle entrate (le entrate correnti), prevedendo uno specifico codice di intervento 3.05......., denominandolo, ad esempio, "Contributo da conto energia fotovoltaico". In buona sostanza, si tratta di entrate correnti, cioè di risorse economiche, non presentanti alcun vincolo di destinazione specifica, ma liberamente utilizzabili, in aderenza alle ordinarie regole contabili degli Enti Locali. Quindi, possono finanziare direttamente le spese correnti oppure possono finanziare spese in conto capitale, attraverso la loro preventiva confluenza nell'avanzo di amministrazione.

2) Il Comune è obbligato ad osservare la procedura dell'unbundling per la gestione finanziaria dei proventi della vendita? Vi sono indicazioni dell'Autorità in tal senso?

Con il termine di "unbundling contabile", si fa riferimento alla separazione contabile delle differenti aree di attività di un'impresa. Ad esempio: le attività di produzione, approvvigionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione. Il Comune, per la gestione finanziaria dei proventi derivanti dalla vendita di energia, non è assolutamente obbligato ad adottare tale sistema. Infatti, l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) prevede l'obbligatorietà di tale sistema, ma solo per le "imprese di settore". In tal senso, la Deliberazione 18-01-2007, n. 11/07, significativamente si intitola: "Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas". A conferma di ciò, nell'allegato all'indicata Deliberazione (art. 3), si definisce l'ambito di applicazione della Deliberazione medesima. Orbene, in tale articolo, si stabilisce che le norme contenute nel presente Testo integrato si applicano ad ogni soggetto:

"a) di diritto italiano che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e/o del settore del gas naturale e/o distribuzione, misura e/o vendita di altri gas a mezzo reti;

b) di diritto estero che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali;

c) di diritto italiano o estero appartenente ad un gruppo che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che intrattiene rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività degli esercenti di cui alle lettere a) e b)".

Orbene, il Comune, quale Ente autonomo territoriale, non rientra in alcuna delle tre indicate categorie di soggetti obbligati. Infatti, al di là delle categorie sub "b" e "c" (ovviamente non riferentisi al Comune), non è suscettibile di applicazione nemmeno la categoria "a", per la chiara ragione che il Comune, pur essendo un Ente di "diritto italiano", non opera istituzionalmente nei settori dell'energia elettrica o del gas naturale.

Infine, deve essere ricordato che, ai sensi della Circ. 19-07-2007, n. 46/E dell'Agenzia delle Entrate, per il Comune, quale Ente non commerciale, "i proventi non assumono alcuna rilevanza, sia ai fini I.V.A., in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del tributo, sia ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del T.U.I.R.". (punto 9.1 - Circolare).


Fonte: IPSOA

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