Domanda
Il Fondo di garanzia dell'INPS interviene anche per le posizioni di previdenza complementare?

RispostaFederica Commisso
La risposta è affermativa, in quanto l'art. 5 del d.lgs. n. 80/92 ha previsto l'istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.

Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla COVIP o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall'ISVAP, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 252/05.

Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi, la domanda dovrà essere presentata dal lavoratore.

In caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l'intervento del Fondo sono:

a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;

b) cessazione del rapporto di lavoro;

c) insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea;

d) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo (con riferimento all'accertamento del credito si precisa che qualora l'importo dei contributi omessi non sia evidenziato nello stato passivo distintamente dagli altri crediti di lavoro, il lavoratore dovrà produrre copia dell'istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi al fine di chiarire l'effettiva entità degli stessi).

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);

- modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura;

- modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;

- copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;

- attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 98 L.F. (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);

- copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi (se nello stato passivo l'importo dei contributi omessi non è evidenziato distintamente dagli altri crediti).

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