Da quest’anno, in sede di compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore da allegare ad UNICO, è necessario prestare particolare attenzione alle informazioni che vanno ad indicarsi.

Infatti, tra le modifiche apportate alla disciplina degli studi di settore, la manovra correttiva (DL n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011) ha sancito, con l’inserimento della nuova lettera d-ter) all’art. 39, comma 2 del DPR 600/73, la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di procedere ad accertamento induttivo extracontabile nel caso in cui:
- venga rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
- oppure vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti.
In sostanza, al ricorrere delle suindicate condizioni, l’Amministrazione può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni semplici sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

L’accertamento induttivo, peraltro, diventa utilizzabile solo a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 del DLgs. 471/97, vale a dire le sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie misure minima e massima (dal 100 al 200% delle maggiori imposte accertate), qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente

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