Domanda
Un'azienda industriale che applica il CCNL Metalmeccanici - Aziende Industriali, che nell'anno precedente ha ridotto la propria attività produttiva per mancanza di commesse, ricorrendo a periodi di cassa integrazione ordinaria, e di conseguenza ha ridotto il prorpio fatturato, può esimersi dall'erogazione dell'elemento perequativo previsto dall'art.13 del CCNL Metalmeccanici, per le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l.?

Risposta
L'elemento perequativo è stato istituito nel comparto dell'industria metalmeccanica dall'accordo 19.1.2006, relativo al secondo biennio economico del c.c.n.l. 7.5.2003 per le aziende aderenti alla Federmeccanica, con l'obiettivo di incentivare la diffusione della contrattazione di secondo livello. Questa voce, che riguarda appunto esclusivamente le aziende prive di contrattazione integrativa, realizza le stesse finalità dell'elemento di garanzia retributiva introdotto, a tratto generale, dall'accordo interconfederale 15.4.2009 e costituisce una componente ad erogazione annuale della retribuzione minima contrattuale di cui beneficiano i "lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione".

L'elemento perequativo - che risulta attualmente disciplinato dall'art. 13, sez. IV, tit. IV del c.c.n.l. 20.1.2008 - va corrisposto agli aventi diritto, in presenza dei requisiti indicati, indipendentemente dall'andamento di fattori esterni al rapporto individuale di lavoro e inerenti alla gestione aziendale (come, nel caso di specie, la negativa situazione di mercato).

La clausola contrattuale specifica in particolare che l'elemento in questione viene erogato "in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente".

Tale formulazione sembrerebbe precludere anche la possibilità di commisurare l'entità dell'importo da liquidare alle minori prestazioni effettuate a causa di sospensioni disposte dall'azienda che non incidono sulla permanenza del rapporto.


Fonte: IPSOA

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