Domanda
Al momento abbiamo in essere due crediti documentari entrambi confermati da banche italiane. Il primo è stato emesso da una banca marocchina ed è utilizzabile "per pagamento differito" a 90 giorni dalla data della Polizza di carico, il secondo è stato emesso da una banca australiana ed è utilizzabile "per accettazione", e prevede che la tratta (draft) sia spiccata sulla banca confermante e sia pagabile a 90 giorni dalla data della Polizza di carico. In considerazione che, in pratica, entrambi i due crediti prevedono che il pagamento maturi a 90 giorni dalla data della Polizza di carico, quali sono le differenze tra le due modalità di utilizzo?

Risposta
A condizione che i documenti presentati dal beneficiario del credito siano conformi ai termini ed alle condizioni dello stesso, le differenze tra le due modalità di utilizzo, vale a dire per pagamento differito o per accettazione, sono le seguenti:

- in un credito utilizzabile per pagamento differito, la banca emittente o, se prevista, la banca confermante, si impegna ad onorare il credito, corrispondendo l'importo previsto allo scadere del termine indicato, vale a dire, nel Vostro caso, allo scadere del periodo di 90 giorni a decorrere dalla data della Polizza di carico;

- un credito utilizzabile per accettazione, prevede l'impegno della banca emittente o, se prevista, della banca confermante, ad apporre la propria firma di accettazione sulla tratta spiccata dal beneficiario se sé stessa (banca emittente o, a seconda dei casi, banca confermante) e, successivamente, a pagarla nei termini in essa indicati (che dovranno corrispondere con quanto indicato nel credito), vale a dire, a vista o ad una certa data/scadenza.

Non è un caso, comunque, che il credito documentario in cui è previsto l'utilizzo per accettazione sia stato emesso da una banca con sede d'affari in un paese anglosassone (Australia). I Paesi appartenenti al sistema giuridico di Common Law, proprio per le radici in cui affonda tale sistema, sono soliti richiedere che l'utilizzo di un credito documentario avvenga con la presentazione di una "draft" spiccata dal beneficiario sulla banca emittente o, nel caso di conferma, sulla banca confermante, in quanto hanno la necessità di manifestare in modo esplicito la propria accettazione dei documenti presentati ad utilizzo del credito documentario, cioè, con l'apposizione di una loro firma per accettazione dei documenti presentati per poi pagare l'importo a scadenza.

Conseguenza di ciò è che tra i documenti da presentare ad utilizzo del credito utilizzabile per accettazione, dovrà essere inserita anche la Draft (tratta) spiccata da Voi, con l'indicazione di essere pagabile a 90 giorni dalla data della Polizza di carico. Anche questo documento dovrà, come gli altri richiesti, rispettare le condizioni ed i termini del credito, al fine di essere giudicato conforme.

In sunto, salvo la possibilità di effettuare operazioni di sconto, l'importo di entrambi i crediti documentari emessi in Vostro favore, in caso di presentazione conforme dei documenti, vi verrà corrisposto, comunque, a 90 giorni a partire dalla data della Polizza di carico.


Fonte: IPSOA

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