L’inosservanza degli obblighi in materia di tutela della sicurezza stradale e di regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi fa perdere, per un anno, le sole agevolazioni fiscali riconducibili a tale attività. Una perdita che riguarda, anche per il futuro, i benefici che sarebbero maturati nei 12 mesi di applicazione della sanzione; non quelli il cui diritto è sorto in precedenza. Sono due dei principali chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 31/E del 6 luglio.

Agenzia a guardia dei benefici fiscali
L’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge (oltre all’estromissione - questa per 6 mesi - dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi), conseguente all’inosservanza di prescrizioni relative al settore dell’autotrasporto, è stata introdotta dal Dl 112/2008.

L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta, per quanto di sua competenza, con un provvedimento del direttore del 12 maggio scorso. Atto con il quale sono state regolate le modalità di emissione e pubblicazione, sul proprio sito internet, dei provvedimenti di applicazione della descritta sanzione.

La circolare 31/2011 torna proprio su quel “per quanto di sua competenza”. Ricapitoliamo.

Il decreto 16 settembre 2009 (del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo economico) aveva individuato l’Agenzia delle Entrate quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni che conseguono alla violazione delle disposizioni contenute nei commi 6 (riferimento poi eliminato e di cui si dirà nel paragrafo successivo), 7, 8 e 9 dell’articolo 83-bis del Dl 112/2008, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali”.
Il documento di prassi, facendo notare come lo stesso Dm attribuisse al ministero dello Sviluppo economico l’applicazione della sanzione consistente nell’esclusione dai benefici finanziari, “delimita” la competenza dell’Agenzia delle Entrate all’esclusione da quelli fiscali.

Benefici passati, presenti, futuri
Come anticipato, essendo “colpite” le violazioni relative all’inosservanza di norme che disciplinano l’autotrasporto di cose per conto terzi, solo le agevolazioni riconducibili a tale attività diventano non fruibili. La sanzione non colpisce, quindi, i benefici che riguardano la sfera personale dell’imprenditore, come ad esempio le agevolazioni connesse alla “prima casa”. Così come non impatta, escludendoli, su regimi “non ordinari” eventualmente applicati, che agevolazioni fiscali non sono.

Il chiarimento, però, forse più significativo, anche questo anticipato, è relativo all’ambito temporale della punizione.
Il provvedimento del 12 maggio 2011 ne ha fissato la decorrenza al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di notifica del provvedimento sanzionatorio. Nella circolare si legge che “stante la dizione letterale della norma l’esclusione … dai benefici fiscali deve intendersi nel senso che il contribuente, per il periodo di un anno, come sopra individuato, non maturi il diritto a fruire delle agevolazioni”.
In termini pratici, il destinatario della sanzione potrà continuare a fruire di benefici maturati in precedenza anche nel periodo di esclusione. Di contro, non potrà avvantaggiarsi, anche in anni successivi, di agevolazioni il cui diritto sarebbe maturato, in assenza della sanzione, nell’anno di esclusione.

Si ricorda, per finire, che contro il provvedimento che applica la sanzione dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali si può, entro sessanta giorni, ricorrere al Tar. Termini doppi – 120 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio – per la via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proponibile, però, per soli motivi di legittimità.


Fonte: Agenzia Entrate

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